La Corte di Cassazione, intervenendo sulla annosa questione relativa alla prova in materia di indagini finanziarie, sbarra le porte a qualsiasi ulteriore interpretazione del dettato normativo: la prova spetta al contribuente, deve essere analitica e non gioca l’assoluzione penale.
Il caso di Cassazione: indagini bancarie su conti correnti di congiunti usati per pagare fatture relative ad attività commerciale
L’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente un avviso di accertamento, sostanzialmente fondato sui controlli sui conti correnti bancari di alcuni congiunti (moglie e genitori), le cui operazioni venivano ricondotte a ricavi dell’attività commerciale, valorizzando anche il fatto che alcuni pagamenti di fatture emesse da un fornitore erano state effettuate tramite i conti dei genitori.
Il contribuente impugnava l’avviso, ma la CTP respingeva il ricorso osservando che lo stesso non aveva fornito documentazione contabile atta a motivare ogni singola operazione sui conti correnti bancari.
Il contribuente adiva così la CTR, la quale respingeva l’appello.
Da qui il ricorso in Cassazione da parte del contribuente.
Il pensiero della Cassazione sull’onere della prova
La Corte, anzitutto, ribadisce il principio, più volte espresso, in base al quale:
“In tema di accertamento dell’IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali (nella specie, l’amministratore unico della società, il suo gestore di fatto e la figlia di quest’ultimo nonché socia) possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale” (Cassazione 01/10/2014, n. 20668).
Ciò, dunque, non impedisce al contribuente di dimostrare il contrario, e cioè, pur a fronte dell’utilizzazione del conto dei terzi congiunti, la giustificazione di determinate operazioni (Cassazione 11/05/2012, n. 7296), come anche qui b