Il giudicato esterno, la cui ratio è la stabilità dei rapporti e la risoluzione o prevenzione delle liti, consiste nell’autorità di giudicato che una sentenza della Commissione tributaria produce in un altro processo.
L’indagine sui limiti oggettivi della cosa giudicata riguarda il che cosa è coperto dagli effetti della sentenza. Ma quand’è che una causa fra gli stessi soggetti possa dirsi identica a quella già decisa e, pertanto, impedita dal giudicato? Quando sussiste la preclusione ad un esame della controversia, derivante dalla presenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione al medesimo tributo, ma per un’annualità differente? A tale interrogativo ha dato una precisa risposta il giudice di legittimità.
Il giudicato esterno: premessa
Il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificità correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene “alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento e alla pronta riscossione dei tributi”.
Il processo tributario, ancorché generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo, ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione.
Il formarsi di un giudicato esterno sul fatto storico all’origine della controversia (giudicato rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità), comporta che il ricorso speculare a quello sul quale il giudicato si è formato, non può che essere rigettato (Cassazione civ. Sez. V Ord., 04/08/2020, n. 16640).
Preclusioni
In ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta, deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi.
Per cui l’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso.
L’esempio tipico è quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di “ente commerciale” o di “soggetto residente”), in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina, ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale.
Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere