Dichiarazione d’intento con acconto nel 2020 e saldo nel 2021

Una situazione che richiede una particolare attenzione, ovverosia la gestione delle dichiarazioni d’intento per le operazioni a cavallo d’anno.

La dichiarazione d’intento a cavallo d’anno: premessa

dichiarazione intento 2020 2021Innanzitutto ricordiamo che l’articolo 8 comma 1 let. c) D.P.R. 633/1972 e il comma 2 dello stesso articolo integrati dal D.L. 746/1983 consentono agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi evitando l’applicazione dell’imposta.

 

Status di esportatore abituale

Per avere questo status di esportatore abituale occorre aver registrato nell’anno solare precedente, quindi nei 12 mesi precedenti in caso di applicazione del plafond mobile:

  • cessioni all’esportazione e operazioni assimilate,
  • cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate

per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno, diminuito delle cessioni di beni in transito (o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) e delle operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis D.P.R. 633/1972.

Nel caso specifico l’ipotesi analizzata è il momento in cui l’esportatore abituale abbia emesso una dichiarazione d’intento con un determinato plafond nell’anno 2020 e nel 2021 perda i requisiti per avvalersi di tale disciplina di favore.

Può succedere che entro la fine dell’anno il cedente, d’intesa con il cessionario, richieda il pagamento di un acconto all’ordine su una determinata fornitura di beni.

 

Il caso: acquisto di beni rientranti nel piano Industria 4.0 con possibilità di concludere l’investimento entro il 30/6/2021

Ad esempio nel caso di acquisto di beni rientranti nel piano industria 4.0 per i quali la norma (Legge di Bilancio 2020 commi da 185 a 197) prevede la possibilità di concludere l’investimento agevolato entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del corso di acquisizione.

In tale situazione il cedente (fornitore dell’esportatore abituale) fattura l’acconto incassato nel 2020, come operazione non imponibile Iva ai sensi dell’art. 8 comma 1 let. c) DPR 633/1972.

Quindi, la dichiarazione d’intento emessa nel 2020 dal cliente resta valida (ovviamente fino ad esaurimento del plafond indicato nella stessa) per la sola fattura di acconto.

Se l’acconto è stato incassato il 29 dicembre 2020 la fattura potrebbe essere emessa dal fornitore:
  • con data fattura 29 dicembre 2020 e trasmessa contestualmente al SdI;
     
  • con “Data” fattura 29 dicembre 2020 e trasmessa allo SdI entro 12 giorni dell’effettuazione dell’operazione ossia nei primi giorni di gennaio 2021.

In entrambi i casi la fattura di acconto dovrà comunque essere emessa in base alla dichiarazione d’intento presentata dall’esportatore abituale nel 2020.

 

Codice Natura Operazione N3.5

Segnaliamo che le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (dalla versione 1.6 e seguenti) richiedono su base facoltativa già dal 1° ottobre 2020 e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021 l’utilizzo del codice “Natura operazione” N3.5.

Il codice N3.5 va utilizzato nel caso di fattura trasmessa via SdI per operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.

Tale codice dovrà essere adoperato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond come ad esempio per:

  • TD18 – integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
     
  • TD23 – estrazione beni da Deposito Iva (introdotti ai sensi dell’art. 50 comma 4 let. c) D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale IVA.

Per quanto riguarda la fattura emessa a saldo il cessionario dovrà nuovamente verificare di possedere i requisiti per essere considerato esportatore abituale anche nel 2021.

Se nel 2021 il cliente non rispetta più le condizioni per avvalersi della dichiarazione d’intento la fattura a saldo deve essere emessa con Iva.

Quindi la fattura a saldo dovrà riportare l’importo totale dell’operazione di compravendita (citando nel corpo della fattura la fattura di acconto emessa nel 2020 ai sensi dell’art. 8 comma 1 let. c) DPR 633/1972.

L’importo residuo dovuto sarà infine imponibile Iva mancando le condizioni per essere considerati esportatori abituali nel 2021.

In tema di gestione del Plafond IVA, ti ricordiamo gli utilissimi prodotti:

  • tool Excel Controllo Plafond IVA fornitorepermette al fornitore dell’esportatore abituale di tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti.
  • tool Excel Utilizzo Plafond IVA fisso: permette all’esportatore abituale di tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare). 
  • eBook Plafond IVA 2021: un vademecum per la gestione completa del Plafond IVA e di tutti i relativi adempimenti; ideale per l’esportatore abituale e il fornitore.  

 

Puoi approfondire l’argomento nel più recente “Le dichiarazioni d’intento nella fattura elettronica

 

A cura di Francesco Costa

Lunedì 15 febbraio 2021

 

Questo intervento è la prima parte di un articolo più ampio, tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico:

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

Circolare Settimanale Commercialista Telematico

per i clienti dello studio

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente nella tua casella di posta elettronica una circolare con tutte le novità dei 7 giorni precedenti e gli approfondimenti di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere facilmente modificabili con il tuo logo ed i tuoi dati e girate ai clienti del tuo studio.

SCOPRI DI PIU’ >