L’art. 110, comma da 1 a 7, del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020, n. 126, ha riproposto la misura agevolativa nonché la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione dei beni di impresa.
La disciplina della rivalutazione è facoltativa ed opera in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 codice civile e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia di bilancio.
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Rivalutazione dei Beni d'impresa: ambito soggettivo
Il comma 1 del citato art. 110, D.L. n. 104/20, consente alle imprese assoggettate a IRES e, più in particolare, alle società di capitali e agli enti commerciali, che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile e alle norme speciali.
In sostanza i soggetti ammessi alla rivalutazione sono i seguenti:
- società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate;
- società ed enti residenti in Italia;
- società, enti e persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali in Italia, mediante stabili organizzazioni.
La norma agevolativa interessa anche i soggetti IRPEF ed IRES che operano in regime di reddito d’impresa che non adottino i principi contabili internazionali.
Beni agevolabili
Possono essere oggetto di rivalutazione sia le immobilizzazioni materiali (ivi compresi i beni di costo unitario inferiore ad € 516,00, ovvero i beni completamente ammortizzati) che i beni immateriali (se giuridicamente tutelati) con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
I beni in costruzione possono essere oggetto di rivalutazione per la parte iscritta in contabilità, mentre per i beni detenuti in leasing l’agevolazione si applica se sono stati oggetto di riscatto quindi iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.
Le imprese in contabilità semplificata fanno riferimento ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2019 e risultanti dal