La normativa di rivalutazione più recente è contenuta nel Decreto Agosto del 2020: come nei casi precedenti, essa ha consentito di attribuire ai beni un maggior valore fiscale riconosciuto a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva.
Facciamo il punto sull trattamento civilistico e fiscale della rivalutazione 2021.
Rivalutazione dei beni di impresa: aspetti generali
Secondo l’art. 110, comma 1, del D.L. n. 104/2020 citato, le società di capitali e gli enti commerciali residenti in Italia che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 21.11.2000, n. 342, ad esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.
Presupposto per la rivalutazione è quindi, in generale, che i beni fossero presenti nel bilancio (attivo patrimoniale) di riferimento.
Per quanto stabilito dal comma 2 dello stesso art. 110, la rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 (2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Alla nuova procedura di rivalutazione – per effetto del richiamo fatto dal comma 7 dell’art. 110 -, si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 21.11.2000, n. 342, quelle dei DD.MM. 13.04.2001, n. 162 e 19.04.2002, n. 86, nonché quelle dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1 della legge 30.12.2004, n. 311.
La normativa in esame permette, per i beni e i soggetti interessati, di riconoscere fiscalmente – ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP - il maggior valore attribuito ai beni dell’impresa versando un’imposta sostitutiva del 3% (art. 110, comma 4, D.L. n. 104/2020).
Inoltre consente di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, a fronte di un’ulteriore imposta sostitutiva, del 10% (art. 110 comma 3).
L’imposta sostitutiva, da corrispondere in 3 rate annuali di pari importo senza interessi a partire dal 2021, è dovuta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Le peculiarità della disciplina della rivalutazione dei beni di impresa nel Decreto Agosto
- Soggetti interessati
- Beni “commerciali” e non
- Immobilizzazioni materiali e immateriali
- Beni “non iscritti”
- Beni in leasing
- Affitto d’azienda
- Immobile/area
- Metodi
- Saldo attivo
- Natura della riserva
- Tassazione dei soci
- Riallineamento
- Decorrenza
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Le peculiarità della disciplina della rivalutazione dei beni di impresa nel Decreto Agosto
Rispetto alle precedenti discipline di rivalutazione, la normativa del D.L. n. 104/2020 presenta alcune caratteristiche peculiari:
- possibilità di effettuare una rivalutazione anche ai soli fini civilistici, senza dover assolvere alcuna imposta sostitutiva;
- facoltà di operare la rivalutazione anche per singolo bene, senza dover procedere necessariamente per categorie omogenee;
- aliquota unificata (3%) notevolmente ridotta rispetto a quella prevista in passato;
- decorrenza del riconoscimento dei maggiori valori affrancati a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione/riallineamento (effetto prima differito a partite dal terzo esercizio successivo;
- estensione dell’ambito oggettivo del riallineamento anche all’avviamento e alle altr