Rivalutazione dei beni di impresa: trattamento civilistico e fiscale

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 8 giugno 2021

Nel corso del tempo si sono succedute, con caratteristiche ed effetti analoghi, diverse norme agevolative che hanno consentito alle imprese di rivalutare alcune tipologie di beni, con la finalità di ridurre le plusvalenze imponibili in sede di realizzo e ad incrementare gli ammortamenti.
La normativa di rivalutazione più recente è contenuta nel Decreto Agosto del 2020: come nei casi precedenti, essa ha consentito di attribuire ai beni un maggior valore fiscale riconosciuto a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva.
Facciamo il punto sull trattamento civilistico e fiscale della rivalutazione 2021.

Rivalutazione dei beni di impresa: aspetti generali

rivalutazione beni impresa assonimeSecondo l’art. 110, comma 1, del D.L. n. 104/2020 citato, le società di capitali e gli enti commerciali residenti in Italia che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 21.11.2000, n. 342, ad esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Presupposto per la rivalutazione è quindi, in generale, che i beni fossero presenti nel bilancio (attivo patrimoniale) di riferimento.

Per quanto stabilito dal comma 2 dello stesso art. 110, la rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 (2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Alla nuova procedura di rivalutazione – per effetto del richiamo fatto dal comma 7 dell’art. 110 -, si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 21.11.2000, n. 342, quelle dei DD.MM. 13.04.2001, n. 162 e 19.04.2002, n. 86, nonché quelle dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1 della legge 30.12.2004, n. 311.

La normativa in esame permette, per i beni e i soggetti interessati, di riconoscere fiscalmente – ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP - il maggior valore attribuito ai beni dell’impresa versando un’imposta sostitutiva del 3% (art. 110, comma 4, D.L. n. 104/2020).

Inoltre consente di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, a fronte di un’ulteriore imposta sostitutiva, del 10% (art. 110 comma 3).

L’imposta sostitutiva, da corrispondere in 3 rate annuali di pari importo senza interessi a partire dal 2021, è dovuta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 

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Le peculiarità della disciplina della rivalutazione dei beni di impresa nel Decreto Agosto

Rispetto alle precedenti discipline di rivalutazione, la normativa del D.L. n. 104/2020 presenta alcune caratteristiche peculiari:

  • possibilità di effettuare una rivalutazione anche ai soli fini civilistici, senza dover assolvere alcuna imposta sostitutiva;
     
  • facoltà di operare la rivalutazione anche per singolo bene, senza dover procedere necessariamente per categorie omogenee;
     
  • aliquota unificata (3%) notevolmente ridotta rispetto a quella prevista in passato;
     
  • decorrenza del riconoscimento dei maggiori valori affrancati a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione/riallineamento (effetto prima differito a partite dal terzo esercizio successivo;
     
  • estensione dell’ambito oggettivo del riallineamento anche all’avviamento e alle altr