La disciplina dell’ipoteca esattoriale, strumento di riscossione delle imposte non pagate, autonomo rispetto alle forme di ipoteca previste dalla legge: esaminiamo i casi di riduzione e annullamento della stessa quale forma di tutela contro eventuali abusi del creditore.
La peculiarità del credito fiscale – e la sua preordinazione ad assicurare il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato – ha indotto il legislatore a prevedere una speciale disciplina della riscossione coattiva delle imposte non pagate, diversa – e più favorevole (per semplicità e speditezza) per l’amministrazione finanziaria – rispetto a quella dell’esecuzione forzata ordinaria.
A presidio di tale specialità, vi è anche la norma di cui all’art. 77 D.Lgs. n. 602 del 1973[1], disposizione che contempla la c.d. ipoteca esattoriale.
Natura giuridica dell’ipoteca esattoriale
La natura giuridica di quest’ultima – secondo il consolidato indirizzo del giudice di legittimità è assolutamente autonoma (ossia: cautelare), poiché è escluso che essa possa essere ricondotta o assimilata a una delle tre “categorie” di ipoteca contemplate dal codice civile, in particolare all’ipoteca:
- legale (art. 2817 c.c.), stante la mancanza di un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire;
- giudiziale (art. 2818 c.c.), in quanto il titolo per l’iscrizione è costituito – come si è visto – da un atto amministrativo e non da un provvedimento del giudice;
- volontaria (art. 2821 c.c.), la quale presuppone l’adesione del debitore (tra le tante, Cass., 01/03/2012, n. 3232, 09/04/2015, n. 7075).
La Riduzione dell’Ipoteca contro gli abusi del creditore
La riduzione dell’ipoteca, secondo l’istituto regolato dal nostro codice civile agli artt. 2872 e segg., è invece il rimedio che l’ordinamento attribuisce al proprietario del bene per contenere gli abusi eventualmente compiuti dal creditore il quale, pur effettivamente titolare di un diritto all’ipoteca, ne realizzi il vincolo o su un complesso esagerato di beni o per una somma esageratamente maggiore rispetto al diritto