La peculiarità del credito fiscale – e la sua preordinazione ad assicurare il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato - ha indotto il legislatore a prevedere una speciale disciplina della riscossione coattiva delle imposte non pagate, diversa - e più favorevole (per semplicità e speditezza) per l'amministrazione finanziaria - rispetto a quella dell'esecuzione forzata ordinaria.
A presidio di tale specialità, vi è anche la norma di cui all’art. 77 D.Lgs. n. 602 del 1973[1], disposizione che contempla la c.d. ipoteca esattoriale.
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Natura giuridica dell'ipoteca esattoriale
La natura giuridica di quest’ultima – secondo il consolidato indirizzo del giudice di legittimità è assolutamente autonoma (ossia: cautelare), poiché è escluso che essa possa essere ricondotta o assimilata a una delle tre "categorie" di ipoteca contemplate dal codice civile, in particolare all'ipoteca:
- legale (art. 2817 c.c.), stante la mancanza di un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire;
- giudiziale (art. 2818 c.c.), in quanto il titolo per l'iscrizione è costituito - come si è visto - da un atto amministrativo e non da un provvedimento del giudice;
- volontaria (art. 2821 c.c.), la quale presuppone l'adesione del debitore (tra le tante, Cass., 01/03/2012, n. 3232, 09/04/2015, n. 7075).
La Riduzione dell'Ipoteca contro gli abusi del creditore
La riduzione dell’ipoteca, secondo l’istituto regolato dal nostro codice civile agli artt. 2872 e segg., è invece il rimedio che l'ordinamento attribuisce al proprietario del bene per contenere gli abusi eventualmente compi