Le modifiche agli apparecchi da intrattenimento e l’esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 14 gennaio 2021

Il comparto degli apparecchi da gioco è soggetto a frequenti modifiche normative. Il settore è amato dal Legislatore, perché apporta notevoli incassi al bilancio dello Stato, ma è odiato per ciò che sottende da un punto di vista sociale. In questo articolo analizziamo gli adempimenti necessari per le apparecchiature destinate al gioco e alle scommesse che sono a carico di concessionari e gestori.

Proroga gare scommesse e Bingo

modifiche apparecchi intrattenimento esonero trasmissione telematica corrispettiviL’art. 24 del D.L. n. 124/2019, rubricato “Proroga gare scommesse e Bingo” ha esordito procrastinando, per la seconda volta (si veda l‘art. 1, comma 1048, della L. 27 dicembre 2017, n. 205), la data che attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’indizione della gara – fissandola dapprima al 30 giugno 2020, ed ora prorogandola di 6 mesi e cioè al 31 dicembre 2020 (Art. 69, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27) – per le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, prescrivendo che, da detta gara, debba essere realizzato un introito di almeno 410 milioni di €.

Per raggiungere questo obiettivo, le attuali concessioni e la titolarità dei punti di raccolta (Regolarizzati dall’art. 1, comma 643, della L: 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’art. 1, comma 926, della L. 28 dicembre 2015, n. 208) sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020, a fronte del versamento della somma annuale, per l’anno 2020, di:

  • € 7.500 (in precedenza erano di € 6.000) per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;
     
  • € 4.500 (in precedenza erano di € 3.500) per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (analogamente a quelle precedenti del 15 gennaio 2019, n. 9037, e del 19 gennaio 2018, n. 8718), emessa il 26 maggio 2020, contraddistinta dal protocollo n. 156936/RU, in notevole ritardo rispetto alle precedenti, nelle quali ultime erano indicate le disposizioni attinenti:

  • le date di versamento delle somme annuali, utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo n. 5466;
     
  • le date di rilascio delle garanzie (in considerazione del pagamento in una o in due rate delle somme annuali), tenendo presenti che le stesse garanzie, previste dalle concessioni in essere e dai disciplinari sottoscritti dai titolari dei punti di raccolta regolarizzati, devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2020 e avere validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza, cioè per il 31 dicembre 2021;
     
  • la data entro la quale, i soggetti titolari delle concessioni possono rinunciare alle stesse. Detta data, per l’anno 2019, fu fissata entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione della determina sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tanto premesso, l’ultima Determinazione n. 156936/RU/2020 ha disposto che:

“Solo per l’anno 2020, gli acconti PREU per il bimestre maggio/giugno, in scadenza il 28 maggio, il 13 giugno e il 28 giugno sono annullati e l’importo dovuto a titolo di PREU è versato integralmente entro il giorno 22 luglio 2020”.

A tal proposito, in ordine ai termini di versamento del PREU sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio:

  • l’art. 18, comma 8-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto che detti termini sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate, in alternativa al pagamento unico, con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno, per cui la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 (le successive entro l'ultimo giorno del mese), mentre l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020;
     
  • l’art. 5, del L. 30 novembre 2020, n. 157, abrogato dall’art. 1, comma 2, della L. 18 dicembre 2020, n. 176; quindi, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 13, in sede di conversione nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, nel quale è stato inserito l’art. 13-novies ha stabilito che il saldo del V° bimestre del PREU della essere versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020.
    Il residuo dell’80% può essere versato in 6 rate mensili di pari importo, di cui la prima entro il 22 gennaio 2021 e le successive 5 entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; pertanto l’ultima rata sarà versata entro il 30 giugno 2021, tenendo presente che, sulle 6 rate sono dovuti gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

 

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Sulla riduzione degli apparecchi da divertimento e sul nuovo termine per la loro dismissione

L’art. 6-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96, in considerazione del processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da divertimento, dispose la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi a detti apparecchi – previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a)[1], del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – attivi alla data del 31 luglio 2015, poi attuata