Il Ministero del Lavoro risponde a quesiti relativi alla possibilità di sospendere l’obbligo di assumere soggetti disabili anche quando l’azienda percepisce trattamenti di integrazione salariale con causale emergenza Covid-19.
Obbligo di assunzione disabili
L’articolo 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della suddetta Legge, ossia soggetti disabili quali:
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche ovvero sensoriali;
- portatori di handicap intellettivo;
- persone invalide da lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti o sordomute;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e per servizio.
L’obbligo previsto dall’art. 3 della L. n. 68/1999 è commisurato alla grandezza dell’azienda e quindi al raggiungimento della cd. “quota di riserva”: la quantità di lavoratori disabili deve essere del 7% se l’azienda occupa più di 50 dipendenti, di 2 lavoratori se occupa tra 36 e 50 dipendenti, e di un lavoratore se occupa tra i 15 e i 35 dipendenti.
L’adempimento dell’assunzione dei disabili deve essere comunicato inoltre con il cosiddetto prospetto informativo disabili, da inviare normalmente entro il 31 gennaio di ogni anno.
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