Incentivo fiscale per le operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel 2021: in cosa consiste, quali sono gli effetti dell’agevolazione e il meccanismo di funzionamento, come agisce il credito d’imposta.
Attraverso utili esempi facciamo chiarezza su questo importante bonus, a carattere temporaneo.
Legge di Bilancio 2021 e bonus aggregazioni aziendali
Premessa
L’articolo 1, commi da 233 a 243 della legge di bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) prevede l’introduzione di un incentivo fiscale di carattere temporaneo riferito ad aggregazioni aziendali effettuate nel corso del solo 2021.
La disposizione ha una struttura analoga a quella disciplinata nell’art. 55 del DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.2020 n. 27 che, tuttavia, aveva come presupposto la cessione di crediti piuttosto che, come la disposizione in esame, l’effettuazione di aggregazioni aziendali (fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda al di fuori del gruppo si appartenenza, salva una specifica e circoscritta deroga).
Le due norme, dunque si danno il cambio, posto che quella disciplinata dal citato articolo 55 del decreto Cura Italia si esaurisce con la cessione dei crediti effettuate entro il 31 dicembre 2020.
(Se desideri approfondire l’argomento, ti sarà utile leggere: “ll bonus fiscale per le aggregazioni aziendali – prima parte” e “seconda parte”)
Aggregazioni aziendali: inquadramento metodologico
Entrambe queste disposizioni sono “figlie” dell’art. 11 del DL 3.5.2016 n. 59, il quale ebbe a stabilire (principalmente nello specifico contesto per gli intermediari finanziari) che le imprese interessate dalle disposizioni che prevedevano la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA – deferred tax assets) – di cui all’art. 2 commi da 55 a 57 del DL 29.12.2010 n. 225 – potevano optare, mediante il pagamento di una specifica commissione, per il mantenimento dell’applicazione delle predette disposizioni, con riferimento a quelle attività per imposte anticipate alle quali non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (cosiddette DTA di tipo 2).
Tuttavia, nel caso di specie l’incentivo è legato alla crescita dimensionale tra soggetti indipendenti attuata mediante le operazioni sopra indicate.
Non è ricompresa l’acquisto d’azienda posto che in questo caso alla crescita del patrimonio si accompagna una coincidente diminuzione dello stesso per via del pagamento del relativo corrispettivo.
In cosa consiste il nuovo incentivo 2021 in caso di aggregazione aziendale
Per le operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione (propria e per incorporazione), scissione (totale o parziale) e conferimento d’azienda in soggetto preesistente, deliberate dall’assemblea dei soci (o dal diverso organo competente per legge), tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentito al soggetto, rispettivamente, che risulta dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario, trasformare in credito d’imposta in tutto o in parte (vedremo quali sono i limiti) delle attività per imposte anticipate riferite a:
- perdite fiscali rilevanti ai fini Ires maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del Tuir (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta delle perdite maturate fino al periodo d’imposta 2020 compreso);
- importo dell’ACE eccedente il reddito complessivo netto, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tra