Tra le misure di sostengo finanziario alle imprese per fronteggiare l’emergenza CoronaVirus, vi è quella che prevede la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate (di seguito DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE, anche se non iscritte a bilancio, nel caso in cui si cedano crediti deteriorati (c.d. NPL), ovvero crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti.
L’intervento consiste di anticipare come credito di imposta l’utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace riportabili, di cui altrimenti si sarebbe potuto usufruirne in periodi successivi e solo in caso di realizzo di un reddito imponibile
Cessione crediti NPL: brevi cenni alla normativa
Il valore nominale del credito ceduto determina l’importo delle perdite e delle eccedenze ACE rilevante ai fini della trasformazione, che può essere considerato per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Il limite massimo di valore nominale dei crediti, tenendo conto anche di quelli ceduti da altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, non può essere superiore ad un importo di Euro 2 miliardi.
La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente non è più possibile utilizzare le perdite e le eccedenze ACE relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta.
Tali crediti possono essere utilizzati, senza li