Rateazione delle cartelle esattoriali dopo il Decreto ristori quater

Rottamazione-ter: è slittato al 1° marzo 2021 il termine per pagare le rate del 2020. Novità per le richieste di rateazione presentate a partire dalla data di entrata in vigore del Ristori quater.

Rottamazione-ter: è slittato al 1° marzo 2021 il termine per pagare le rate del 2020

Novità per le richieste di rateazione delle cartelle presentate a partire dalla data di entrata in vigore del Ristori quater

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L’art. 7 del decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020) modifica la disciplina relativa alla dilazione di pagamento di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 delle cartelle esattoriali. Riguardo le richieste di rateazione delle cartelle esattoriali presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori quater) e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto prevede l’art. 19 citato, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro (e non a 60.000 euro).

NdR: E’ possibile approfondire l’artgomento anche nei seguenti articoli…

Rateazione pagamenti: penalizzati i bravi pagatori

La nuova rateazione senza pagamento delle rate scadute e non pagate della precedente rateazione

La proroga al 1° marzo 2021 delle rate da rottamazione

 

 

Riapertura della dilazione

Viene ora previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima del 8 marzo 2020 (o 21 febbraio 2020 per le persone fisiche con residenza, sede legale o operativa nelle zone rosse), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, possano essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’art. 19 in questione “presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione”.

Rottamazione-ter: slitta al 1° marzo il termine per pagare le rate del 2020

Per non perdere i benefici della “Rottamazione-ter”, come previsto dal “Decreto Ristori-quater” (DL n. 157/2020), le rate in scadenza nel 2020 dovranno essere pagate entro il 1° marzo 2021.

Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori-quater”), è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del Decreto Rilancio.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente.

[ndR: segnaliamo un approfondimento molto interessante per chi si occupa per lavoro di queste cose: Le ulteriori fattispecie particolari: rottamazione-ter e saldo e stralcio dopo il Decreto Rilancio]

Soggetti già decaduti

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973).

Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).

“Decreto Ristori-quater” – DL n. 157/2020

Il Decreto Ristori-quater (DL n. 157/2020) consente ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Definizione agevolata

Differimento al 1° marzo 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020).

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.
Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

 

Rateizzazioni

Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

A seguito della presentazione di una richiesta di rateizzazione e al versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal DL n. 129/2020.

Restano, pertanto, sospesi fino al 31 dicembre 2020:

  • i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;
     
  • le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
    (*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Si tratta di precisazioni dell’Agenzia delle entrate estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 3 dicembre 2020