La proroga al 1° marzo 2021 delle rate da rottamazione

Le novità in tema di rottamazione dei ruoli introdotte dal Decreto Ristori quater: dalla decadenza dal diritto alla rateazione in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento di una sola rata, alla concessione di un’ulteriore proroga al 1° marzo 2021.

Proroga delle rate da rottamazione

proroga 1° marzo 2021 rate da rottamazioneCome noto, con il DL. Ristori-quater, il Consiglio dei Ministri ha previsto la proroga delle scadenze risultanti dal Modello Unico 2020 con riguardo alla seconda rata degli acconti.

Tra le altre misure contenute nella bozza è stata confermata anche la modifica dell’articolo 68, comma 3 del DL. 18/2020 e quindi la proroga delle rate da rottamazione dei ruoli previste per il 2020, inizialmente prevista al 10 dicembre, slitta al 1° marzo 2021.

Ricordiamo che il Decreto Cura Italia (DL. 18/2020) con l’articolo 68 regolamentava la sospensione delle rate riguardanti la rottamazione dei ruoli (articolo 3, DL. 119/2018), le risorse proprie UE ed IVA all’importazione (articolo 5, DL. 119/2018) e il saldo e stralcio (articolo 1, comma 145, L. 145/2018).

L’originaria disposizione di queste misure agevolative, prevedeva che l’omesso, tardivo o insufficiente versamento anche di una sola rata, portava alla decadenza dalla rateazione.

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La proroga al 1° marzo 2021

Con queste previsioni, tutte le rate scadute nel 2020 e non corrisposte possono essere versate entro il 1° marzo 2021.

È bene precisare che, per le rate prorogate, non è possibile chiedere un’ulteriore dilazione e alla data del 1° marzo non si applicheranno i cinque giorni di tolleranza previsti dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL. 119/2018.

Il decreto Ristori-quater, oltre a questa proroga, introduce altre due novità.

Sempre con riguardo la rottamazione dei ruoli, ricordiamo che al verificarsi di una delle cause sopra descritte che portavano alla decadenza della rateazione, era fatto divieto al contribuente la possibilità di dilazionare il debito residuo.

Con la modifica dell’articolo 68, invece, l’agente della riscossione concederà la dilazione per i debiti i quali, al 31.12.2019, si era verificata la perdita della rottamazione, estendendo tale previsione anche per le precedenti rottamazioni previste dal DL. 193/2016 e da DL. 148/2017.

Infine, i contribuenti che al 8 marzo 2020, vale a dire al momento di entrata in vigore del DL. 18/2020, erano già decaduti da una rateazione, possono presentare una domanda entro il 31.12.2021 per essere riammessi alla dilazione “senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione”.

Viene quindi concessa un’ulteriore proroga in merito all’articolo 19, DPR 602/73, il quale prevede che prima di essere riammessi ad una dilazione, occorre pagare le rate scadute.

 

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A cura di Gianfranco Costa e Alberto De Stefani

Martedì 15 dicembre 2020

 

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