Il Decreto Rilancio introduce nuove disposizione in merito alla proroga dei termini di versamento relativi a rottamazione-ter e definizione agevolata per i contribuenti in difficoltà economica, il saldo e stralcio. Sono possibili ulteriori dilazioni?
Proroga dei termini di versamento relativi a rottamazione ter e saldo e stralcio
L’art. 68, comma 3, del DL 18/2020, così come modificato dal DL 34/2020, stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2020 per alcune definizioni (infra), non determina l’inefficacia di tali definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.
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Si deve notare che a quest’ultimo termine, per effetto della specifica previsione del predetto comma 3, non si applica la “tolleranza” di cinque giorni in caso di tardivo versamento, prevista dall’art. 3, comma 14-bis, del DL 119/2018.
La disposizione dell’art. 68, comma 3, del DL 18/2020 introduce, di fatto, il differimento al 10/12/2020 dei termini di versamento in scadenza nel 2020 relativi alla “rottamazione-ter”[1] e alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, c.d. “saldo e stralcio”[2].
Inoltre, il “nuovo” comma 3-bis dell’art. 68 del DL 18/2020, introdotto dal DL 34/2020, ha stabilito che, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al riportato comma 3 (rottamazione-ter e saldo e stralcio), possono essere accordate nuove dilazioni in base a quanto previsto dall’art. 19 del DPR 602/1973, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 13, lettera a) del DL 119/2018.
In sostanza, con il comma 3-bis dell’art. 68 si rimuove la preclusione, prevista dal DL 119/2018, alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate sopra citate.
L’art. 68, comma 4, del DL 18/2020, tenendo in considerazione quanto disposto dai commi 1 e 2, prevede poi lo slittamento di due anni dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020.
Da ciò deriva che il differimento dei termini scadenti ordinariamente negli anni 2021, 2022 e 2023, rispettivamente, al 2023, 2024 e 2025.
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NOTE
[1] Artt. 3 e 5 del DL 119/2018 e art. 16-bis del DL 34/2019.
[2] Art. 1, commi 190-194, della Legge 145/2018.
A cura del Comitato Scientifico di NOMOS
Mercoledì 24 giugno 2020
Questo intervento è estrapolato dalla Linea Guida n. 3 di Nomos
LINEA GUIDA N. 3
“Le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso tributario disciplinate dai vari provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria”
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno introdotto delle previsioni normative finalizzate a regolare (anche) la materia tributaria. Specifiche disposizioni sono state previste in materia di accertamento, riscossione e contenzioso tributario.
Nel presente documento vengono presi in esame quest’ultimi provvedimenti normativi.