Decreto Rilancio e rottamazione-ter: non si perdono i benefici se si paga entro 10/12/2020

Il mancato pagamento delle rate non determina la perdita dei benefici se il debitore effettuerà l’integrale versamento entro il 10 dicembre 2020.
In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

decreto rilancio rottamazione-terDecreto Rilancio: rottamazione-ter, il non pagamento alle scadenze delle rate del 2020 non determina più la perdita dei benefici

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate della rottamazione-ter da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Le rate in scadenza nel 2020

Non si perdono i benefici della “Rottamazione-ter”: sul sito internet dell’Ader vengono riportate le prossime rate in scadenza e la maggiore flessibilità per il pagamento introdotta dal DL n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

 

Le novità del “Decreto Rilancio”

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21, recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è intervenuto sulla disciplina della “Rottamazione-ter” per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020.

In particolare, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’art. 154 lettera c) del citato decreto, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Il tutto confermato da Agenzia riscossione.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 21 maggio 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico