La notifica dell’avviso di accertamento prima dello scadere dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione determina un vizio invalidante dell’atto impositivo.
La illegittimità dell’avviso è in ogni caso superata qualora sussistano i motivi d’urgenza, laddove tra le ragioni di urgenza può rientrare anche la commissione, da parte del contribuente, di reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale ovvero la partecipazione dello stesso ad una frode fiscale.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26650 del 24/11/2020, è tornata sul tema della notifica dell’avviso di accertamento anticipato a prima dei 60 giorni dalla conclusione del verbale.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, dopo un accesso e la notificazione del processo verbale di constatazione in data 10-6-2009 emetteva l’avviso di accertamento nei confronti della contribuente in data 7-8-2009, con successiva notificazione dello stesso l’11-8-2009.
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“Contraddittorio e prova di resistenza”
“Accertamento anticipato: per i 60 giorni conta la data di sottoscrizione”
e “Accertamento anticipato: divieto, deroghe ai termini, obbligo di contraddittorio generalizzato”
Accertamento anticipato: il caso di tribunale
In particolare, per quanto qui di interesse, la Commissione Tributaria Provinciale, riteneva che la violazione del termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000, non dava luogo a nullità.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva poi solo parzialmente, nel merito, l’appello della società.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia la società contribuente e l’Agenzia delle Entrate.
Con un primo motivo di impugnazione la società deduceva la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, nella parte in cui la CTR aveva ritenuto valido l’avviso di accertamento ancorché esso fosse stato notificato senza l’osservanza del termine a difesa di 60 giorni previsto dalla legge, decorrente dalla n