Dispone lo Statuto del contribuente che è diritto dello stesso, quando sottoposto a verifica fiscale, presentare all’ufficio, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dallo stesso ufficio impositore.
L’accertamento non può essere emesso, quindi, prima della scadenza di detto termine, eccezion fatta per situazioni di particolare e motivata urgenza.
Per il calcolo dei 60 giorni conta la data di sottoscrizione.
Termine di sottoscrizione dell’accertamento: il parere della Cassazione
L’atto impositivo la cui sottoscrizione sia avvenuta prima dei sessanta giorni è illegittimo anche se è stato notificato oltre tale termine di scadenza: conta la data di sottoscrizione.
Infatti le norme contenute nell’art. 12, comma 7, della Legge. n. 212/2000 mirano a garantire l’espletamento del contraddittorio consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto è ancora in corso di predisposizione (Cass. n. 27415/2019).
L’art. 12 legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) stabilisce al comma 7 il diritto del contribuente, sottoposto a verifica fiscale, a presentare all’ufficio, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dallo stesso ufficio impositore.
L’accertamento non può essere emesso, quindi, prima della scadenza di detto termine, eccezion fatta per situazioni di particolare e motivata urgenza.
Tale disposizione non prevede alcuna sanzione in caso di violazione, prevedendo una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento.
Tale norma costituisce concreta attuazione dei principi di collaborazione e buona fede legati alla diretta applicazione di principi costituzionali (buon andamento e imparzialità) e di quelli comunitari (Corte di Giustizia, causa C-