Il decreto Ristori estende, per alcuni specifici settori, il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L’agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente; inoltre si estende ad alcuni specifici settori (commercio al dettaglio e servizi alla persona) nonché ad alcune imprese (agenzie di viaggio e tour operator) operanti nelle cd. zone rosse, il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Decreto Ristori: le ultime novità del bonus locazioni
Il decreto Ristori definitivamente approvato dal Parlamento con il voto di fiducia alla Camera il 18 dicembre scorso prevede, nel novellato testo, l’accorpamento, in un unico provvedimento, delle misure di sostegno connesse all’emergenza da Covid-19 (tra cui il credito di imposta locazioni), previste nei quattro decreti emergenziali:
- L. n. 137/2020 (“Ristori”);
- L. n. 149/2020 (“Ristori bis”);
- L. n. 154/2020 (“Ristori ter”);
- L. n. 157/2020 (“Ristori quater”).
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Occorre preliminarmente evidenziare che l’articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) introduce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento per l’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento).
Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
L’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ai sensi dell’articolo 122, del decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Lo stesso articolo 28 prevede che per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento de