Sospensione dei contributi dopo il Decreto Ristori Bis

Il Decreto Ristori ha previsto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre 2020 per tutte quelle attività che sono interessate dalle restrizioni introdotte dal Governo per frenare la seconda ondata di contagi. A seguire, con il Decreto Ristori Bis, la platea di soggetti interessati da tale sospensione si è allargata includendo altre attività. Come impatta la sospensione sulla scadenza di oggi?

gestione separataIl Decreto Ristori (leggi qui tutti gli approfondimenti) ha previsto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre 2020 per tutte quelle attività che sono interessate dalle restrizioni introdotte dal Governo per frenare la seconda ondata di contagi. A seguire, con il Decreto Ristori Bis, la platea di soggetti interessati da tale sospensione si è allargata includendo altre attività.

La Circolare dell’INPS pubblicata il 13 novembre 2020 cerca di fare chiarezza proprio riguardo a tale tema fornendo specifiche indicazioni sui soggetti interessati dalla sospensione.

 

Premessa

Il Decreto Ristori Bis (D.L. n. 149 del 9 novembre 2020) è stato introdotto a seguito dell’emanazione del DPCM del 3 novembre 2020 contenente le misure “rafforzate” per contenere il contagio.

Il DPCM suddetto infatti prevede la ripartizione del territorio nazionale in aree, contrassegnate da colori, sulla base dei quali le misure cambiano tenendo conto dell’indice di contagio e della pressione sul sistema sanitario. Nelle aree maggiormente interessate dalle misure restrittive la questione economica si complica, al punto che – disponendo la chiusura di diverse attività economiche per contenere il contagio da Covid-19 – si è reso necessario predisporre ristori per le aziende interessate dalle chiusure.

Il Decreto Ristori Bis non si limita però solamente a questo aspetto, in quanto all’interno sono anche contenute specifiche misure che riguardano la sospensione dei contributi. Su tale tema però l’ingente produzione normativa crea tanta confusione al punto che non è facile capire chi è soggetto alla sospensione e chi invece è tenuto alle normali scadenze. In tale contesto si inserisce la Circolare INPS del 13 novembre 2020 n. 129, che tenta di chiarire alcuni punti.

 

Le sospensioni nei Decreti Ristori

L’art. 13 del Decreto Ristori (D.L. n. 137 del 27 ottobre 2020) prevede che per il mese di novembre siano sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Tale sospensione è prevista però relativamente ai codici ATECO interessati dalla chiusura ed espressamente elencati nell’allegato al Decreto Legge. 

L’emanazione del successivo Decreto Ristori Bis (D.L. n. 149/2020), comporta con l’art. 11, ulteriori questioni riguardanti la sospensione contributiva: la sospensione dal versamento di cui all’art. 13 del Decreto Ristori infatti deve intendersi riferita ai versamenti IN SCADENZA nel mese di novembre 2020 e, per i soggetti che accedono alla sospensione in forza del Decreto Ristori Bis, non opera relativamente ai premi INAIL; inoltre, tale Decreto prevede che la sospensione di cui all’art. 13 del D.L. n. 137/2020 si applichi anche a favore dei datori di lavoro privati con sede operativa ubicata nelle zone arancioni e rosse, che svolgono le attività elencate nei codici ATECO dell’all.1 al medesimo Decreto.

 

I chiarimenti dell’INPS

Come è possibile fin da ora rilevare, la questione si fa sempre più complicata e districarsi nel dedalo di norme emanate una sull’altra diventa davvero difficile. Per cercare di rendere il quadro meno incerto, è recentemente intervenuto l’INPS con la Circolare n. 129/2020, la quale fornisce istruzioni sulla sospensione in oggetto.

In prima battuta l’INPS sottolinea che i dati delle aziende che si avvarranno della sospensione contributiva verranno comunicati all’Agenzia delle Entrate al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento ai predetti destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione.

Fatta questa premessa, il documento continua specificando chi sono i destinatari della sospensione: si tratta infatti “dei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto Legge n. 149/2020”.

Non è tutto, in quanto sono altresì destinatari della sospensione i soggetti la cui attività è ubicata nelle aree rosse che svolgono l’attività con i codici ATECO riportati nell’all. 2 del D.L. n. 149/2020. Allo stato dei fatti le aree per le quali spetta la sospensione dei contributi sono:

  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

È comunque da segnalare che in caso di variazione della collocazione delle aree in zona rossa/arancione nel mese di novembre, non ci saranno altri effetti riguardanti la sospensione dei contributi di cui stiamo trattando. [Attenzione, aggiornamento 21/11/2020: l’Inps ha cambiato idea: Toscana e Campania, che sono diventate zoen rosse in novembre rientrano nella proroga, si veda il Messaggio INPS n° 4361 del 20/11/2020==> ]

 

La decorrenza della contribuzione di novembre

I versamenti dei contributi sospesi – compresa la quota a carico del lavoratore – potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza che si abbia applicazione di contributi e interessi. Alternativamente, l’azienda potrà anche decidere di accedere alla rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, delle quali la prima deve essere pagata sempre entro il 16 marzo 2021.

Non sarà comunque possibile richiedere indietro i contributi previdenziali già versati.

 

I codici ATECO interessati dalla sospensione

I codici ATECO di cui all’allegato 1 sono:

  • 493210 – Trasporto con taxi
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
  • 522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
  • 551000 – Alberghi
  • 552010 – Villaggi turistici
  • 552020 – Ostelli della gioventù
  • 552030 – Rifugi di montagna
  • 552040 – Colonie marine e montane
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011 – Ristorazione con somministrazione
  • 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie
  • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042 – Ristorazione ambulante
  • 561050 – Ristorazione su treni e navi
  • 562100 – Catering per eventi, banqueting
  • 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  • 591400 – Attivita’ di proiezione cinematografica
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000 – Organizzazione di convegni e fiere
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
  • 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
  • 931110  -Gestione di stadi
  • 931120-Gestione di piscine
  • 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 931200-Attivita’ di club sportivi
  • 931300-Gestione di palestre
  • 931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
  • 931999-Altre attività sportive nca
  • 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 932930-Sale giochi e biliardi
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
  • 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali»
  • 960420-Stabilimenti termali
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
  • 503000-Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
  • 619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point
  • 742011-Attivita’ di fotoreporter
  • 742019-Altre attività di riprese fotografiche
  • 855100-Corsi sportivi e ricreativi
  • 855201-Corsi di danza
  • 920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
  • 960110-Attivita’ delle lavanderie industriali
  • 477835-Commercio al dettaglio di bomboniere
  • 522130-Gestione di stazioni per autobus
  • 931992-Attivita’ delle guide alpine
  • 743000-Traduzione e interpretariato
  • 561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 910100-Attivita’ di biblioteche ed archivi
  • 910200-Attivita’ di musei
  • 910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • 910400-Attivita’ degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • 205102-Fabbricazione di articoli esplosivi.

 

I codici ATECO di cui all’allegato 2 sono invece:

  • 19.10 Grandi magazzini
  • 19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
  • 51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
  • 51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
  • 53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
  • 53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
  • 53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
  • 54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
  • 64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
  • 78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
  • 59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
  • 59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
  • 59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
  • 59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
  • 59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso
  • domestico
  • 59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
  • 63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
  • 71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
  • 71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
  • 71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
  • 72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
  • 77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
  • 78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
  • 78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
  • 78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
  • 78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
  • 78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
  • 78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
  • 78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
  • 78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
  • 78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
  • 78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
  • 78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
  • 78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
  • 79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
  • 79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
  • 79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
  • 79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
  • 81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
  • 81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
  • 81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
  • 81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
  • 82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
  • 82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
  • 89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • 89.02 “Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
  • 89.03 “Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso”
  • 89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
  • 89.05 “Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico”
  • 89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
  • 99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
  • 02.02 Servizi degli istituti di bellezza
  • 02.03 Servizi di manicure e pedicure
  • 09.02 Attività di tatuaggio e piercing
  • 09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
  • 09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
  • 09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

Lunedì 16 Novembre 2020

A cura di Antonella Madia

 

[NdR: in tanti lo stanno chiedendo: per ora non risulta sospeso il versamento dei contributi INPS artigiani/commercianti]