Decreto Ristori Bis: principali misure agevolative

Il decreto Ristori Bis interviene con nuove forme di aiuto per emergenza Covid da erogare ai tanti contribuenti in difficoltà ed anche obbligati a sospendere le proprie attività. In questo articolo segnaliamo i principali provvedimenti adottati: credito imposta affitti e locazioni, i casi di annullamento della seconda rata IMU 2020, la sospensione delle scadenze tributarie e contributive, lo spostamento del versamento del secondo acconto di imposta.

decreto ristori bis misure agevolativeIl decreto legge n. 149/2020, noto come decreto ristori bis, prevede misure agevolative a favore delle attività economiche colpite, anche indirettamente, dalle misure restrittive di cui al DPCM del 3/11/2020.

Le principali misure previste riguardano il contributo a fondo perduto, l’estensione del credito d’imposta sugli affitti commerciali, la cancellazione della seconda rata Imu e la sospensione di ritenute e versamenti.

Rinviando ad altri articoli di approfondimento l’esame delle novità previste in tema di contributo a fondo perduto, ci soffermiamo sulle altre misure previste col decreto Ristori Bis.

Il testo del decreto Ristori Bis è leggibile QUI

 

Credito imposta affitti e locazioni

Viene prevista una estensione del credito di imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda Per le imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 del DL in commento, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree individuate come “zona rossa”, si prevede infatti il credito d’imposta – cedibile al proprietario dell’immobile locato – pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

 

Cancellazione Seconda Rata IMU 2020

Altra interessante disposizione è quella che cancella la seconda rata IMU 2020 per talune imprese.

In particolare si tratta delle imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 e nelle aree delle zone “rosse”, ed in ogni caso alla condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

L’esenzione ha carattere oggettivo, e non soggettivo, in quanto riguarda gli immobili e le eventuali relative pertinenze in cui si esercitano le attività dei codici ATECO riportati nell’Allegato 2.

Naturalmente, questa misura si aggiunge, e non sostituisce, l’esenzione già prevista per i settori del turismo e dello spettacolo (art. 78 del “decreto di agosto”, ossia D.L. 14 agosto 2020, n. 104), nonché per i settori per i quali tale esenzione risultava prevista dal precedente “decreto ristoro” (art. 9 D.L. n. 137/20).

 

Proroga versamento acconto imposte dirette

Novità anche per la proroga dei versamenti del secondo acconto Ires, Irap ed Irpef. La proroga (al 30 aprile 2021) dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle suddette imposte, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, già prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, già introdotta dall’art. 98, comma 1, del D.L. n. 104/2020, si applica, a prescindere dalla riduzione del fatturato (condizione prevista dal DL originario ristori 28/10/2020 N. 137) ai soggetti operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree delle “zone rosse”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree delle “zone arancioni”.

 

Sospensione delle scadenze fiscali e previdenziali previste dal decreto ristori bis

Previsto dall’articolo 7 anche un rinvio delle scadenze di iva e ritenute alla fonte irpef ed addizionali in scadenza a novembre, a favore dei soggetti che:

  • esercitano attività economiche che sono state sospese su tutto il territorio nazionale dall’art. 1 del Dpcm del 3/11/2020;
     
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree nelle zone rosse e arancioni;
     
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto ristori-bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree di cui alle zone “rosse”.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Infine, segnaliamo anche la sospensione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, prevista dall’articolo 11, per:

  • i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, eccezion fatta per i premi INAIL;
     
  • i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative nelle aree di cui alle zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2. Per essi si dispone la sospensione anche dei contributi assistenziali.

Dalla norma si evince come non siano oggetto di sospensione i contributi previdenziali personali (IVS).

Per tutti gli approfondimenti sul Decreto Ristori e decreto Ristori Bis si veda l’apposita sezione: Decreti Ristori

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 11 Novembre 2020