Approfondiamo gli strumenti con cui i Decreti Semplificazione e Rilancio hanno inteso venire in aiuto alle società travolte dalla crisi, favorendone aumenti di capitale: crediti di imposta in favore di soci, di investitori e società, istituzione del Fondo Patrimonio PMI e finanziamento con strumenti finanziari.
Quali i requisiti richiesti e le procedure da seguire per ottenerne il riconoscimento.
Due provvedimenti assunti dal legislatore della pandemia (Pardon, operante durante la pandemia) sembrano non avere alcun riferimento reciproco, ma in realtà sono convergenti: il credito di imposta sugli aumenti di capitale e il finanziamento con strumenti finanziari. Infatti, l’art. 44, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, dispone delle misure correttive temporanee perché le società di capitali trovino la strada spianata, con riferimento agli adempimenti civilistici e statutari, per assumere le opportune delibere tendenti a favorire gli aumenti di capitale sociale e l’art. 26, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, riconosce le opportune provvidenze per stimolare la capitalizzazione delle stesse società.
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La soggettività delle imprese interessate a questo provvedimento legislativo, tendente a irrobustire il patrimonio sociale è formata dai seguenti enti (Art. 26, del D.L. n. 34/2020): SPA, SAPA, SRL, SRLS, società europee di cui al Reg. CE n. 2157/2001, società cooperative, società cooperative europee, di cui al Reg. CE n. 1435/2003, che abbiano sede in Italia (Tutto questo a condizione che intervenga la specifica autorizzazione della Commissione europea).
Sono esclusi da queste agevolazioni:
- gli intermediari finanziari (Art. 162-bis, del 22 dicembre 1986, n. 917);
- i soggetti indicati nell’art. 2, comma 1, lett.c), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
- i confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, del D.Lgs. n. 385/1993;
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
- le società assicurative;
- le imprese in difficoltà, alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Comunque, rientrano tra le aziende beneficiarie del provvedimento in esame, le società “in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa”, a condizione che abbiano osservato tutti gli adempimenti contributivi e fiscali, all’interno di piani di rientro e con rateizzazione già esistenti alla data del 19 maggio 2020 (Entrata in vigore del D.L. n. 34/2020).
Condizioni per usufruire delle agevolazioni
Le condizioni perché la società, costituita e iscritta nel registro delle imprese, possa invocare le agevolazioni di cui appresso sono le seguenti:
- abbia conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un ammontare di ricavi [Art. 85, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 91//1986]:
- superiore a € cinque milioni e sino a € cinquanta milioni;
- superiore a € dieci milioni, quando la società usufruisce dell’agevolazione collegata all’emissione di obbligazioni o titoli di debito (Questi ultimi specifici delle SRL);
- quando la società appartiene ad un gruppo, il riferimento dell’ammontare dei ricavi è effettuato al valore dei predetti ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, tralasciando i ricavi realizzati all’interno del gruppo;
- abbia sopportato durante i mesi di marzo e aprile 2020, a motivo dell’emergenza epidemiologica, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (Si veda sopra, per il riferimento legislativo), rispetto allo stesso bimestre dell’anno precedente, in misura almeno pari al 33%.
Anche per questa condizione, quando la società appartiene ad un gruppo, occorre fare riferimento al valore dei predetti ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, escludendo i ricavi ottenuti all’interno del gruppo;
- abbia deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Sull’argomento, l’art. 2, comma 6, del M. 10 agosto 2020, dispone che l’agevolazione è riconosciuta con riferimento ai conferimenti in denaro che trovano collocazione nella voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società, non solo ma anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. (Sono da escludere gli aumenti di capitale, attingendo a fondi disponibili delle società, e, forse ritengo, anche compensando i debiti della società verso i soci per finanziamenti da questi ricevuti in precedenza).
- abbia sopportato durante i mesi di marzo e aprile 2020, a motivo dell’emergenza epidemiologica, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (Si veda sopra, per il riferimento legislativo), rispetto allo stesso bimestre dell’anno precedente, in misura almeno pari al 33%.