Il Decreto Rilancio è intervenuto in favore del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni con crediti d’imposta da rapportare agli investimenti effettuati nell’anno 2020 e alle perdite riscontrate in sede di approvazione del bilancio sempre per l’anno 2020.
Con la conversione in legge del Decreto tale agevolazione è stata estesa anche alle società in concordato preventivo di continuità: vediamo gli effetti pratici
Rafforzamento patrimoniale di imprese di medie dimensioni: premessa
L’art. 26, del D.L. n. 34/2020 è intervenuto normativamente per assicurare il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, che non operano nei settori bancario, finanziario o assicurativo, riconoscendo, per i conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l’aumento del capitale sociale, un credito d’imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di due milioni di euro.
Inoltre, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, spetta un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’ammontare del credito riconosciuto.
In sede di conversione in legge, il beneficio è stato esteso anche alle società in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa, in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del “decreto Rilancio” (19 maggio 2020).
Sinteticamente, rileviamo le diverse regole previste.
(Puoi approfondire con…“Contributi a fondo perduto per le micro e PMI, cooperative, imprenditori agricoli e lavoratori autonomi” di Cinzia De Stefanis)
Rafforzamento patrimoniale imprese: la norma primaria
Ai sensi del comma 1, dell’art. 26, del D.L. n. 34/2020, le misure previste trovano applicazione, fatta salva la conformità a tutti i criteri e alle condizioni ivi previste, agli aumenti di capitale che riguardano: le so