Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Testo coordinato D.L. 16 luglio 2020 n. 76, Decreto Semplificazione

Testo integrale della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del DL 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».

legge 120 2020Pubblichiamo il testo integrale della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, nonchè il testo del decreto-legge 16 luglio 2020 , n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»

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Semplificazione e innovazione digitale: Legge 120 in Gazzetta Ufficiale conversione DL 76

Riportiamo testualmente…

Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 settembre 2020

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
DADONE, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
All’articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 75.000 euro»;
alla lettera b) , le parole: «per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;
al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5 -bis . All’articolo 36, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. La pubblicazione dell’avviso
sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”.
5 -ter . Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale
da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b) , del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al
credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

All’articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, le parole: «della procedura competitiva » sono sostituite dalle seguenti: «la procedura competitiva », dopo le parole: «con negoziazione di cui agli
articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono inserite le seguenti: «o il dialogo competitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016» e
dopo le parole: «all’articolo 8, comma 1, lettera c) » sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;

[CONTINUA]

 

Redazione

Lunedì 14 settembre 2020

 

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