Semplificazione e innovazione digitale: è stata pubblicata la L. 11/9/2020, n. 120. Esaminiamo alcune delle principali misure adottate tra le quali quella che prevede una nuova specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, consistente nell’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.
Semplificazione e innovazione digitale
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha definitivamente convertito il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, il cosiddetto decreto semplificazione.
Ricordiamo di seguito alcune delle principali misure adottate.
Incentivazione degli investimenti pubblici e contratti sotto soglia (art. 1)
Qualora la determina a contrarre, o altro atto equivalente di avvio del procedimento, sia adottato entro il 31 dicembre 2021: si prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.
Viene anche prevista la procedura senza bando.
L’avvio delle procedure negoziate deve essere reso noto tramite la pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale.
Altre disposizioni in materia di contratti pubblici: irregolarità fiscale (art. 8)
L’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.
Validità dei documenti unici di regolarità contributiva e documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera (art. 8, comma 10)
Il comma 10 dell’art. 8 prevede che la proroga della validità dei DURC (documenti unici di regolarità contributiva), già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il documento – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dalla nuova disposizione.
Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, prevede – per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016) – che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento.
La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 120/2020.
La proroga di validità del DURC a cui fa riferimento il comma 10 è posta dalla norma di cui all’art. 103, comma 2, del DL n. 18 del 2020 (“Cura Italia”, convertito dalla legge n. 27 del 2020).
Quest’ultima prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente esteso (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino
al 15 ottobre 2020.
Semplificazione e innovazione digitale: piattaforma per la notifica degli atti della PA (art. 26)
Le amministrazioni pubbliche possono mettere a disposizione i documenti informatici ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.
Resta la possibilità per le amministrazioni di effettuare la notifica con le modalità previste dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c. o secondo le modalità previste dalle leggi speciali.
Per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notifica reso disponibile dall’amministrazione attraverso la piattaforma, il comma 4 prescrive al gestore di questa l’invio al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione.
Con tale avviso il gestore comunica l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
Secondo il comma 5, l’avviso di avvenuta ricezione è inviato (in formato elettronico, con modalità telematica) ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Il gestore dà inoltre notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Semplificazione e innovazione digitale: disposizioni per favorire l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (art. 37)
Alle imprese e professionisti viene assegnato un termine entro il quale deve essere comunicato il proprio domicilio digitale, la PEC, pena l’applicazione delle sanzioni.
L’art. 37 dispone che entro il 1° ottobre 2020 tutte le società già costituite devono comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento, pena l’applicazione della sanzione prevista che varia da 206 euro a 2.064 euro.
Per approfondimenti si rimanda a: La PEC diventa ora Domicilio Digitale, che va comunicato entro 1 ottobre 2020
L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.
Anche imprese individuali devono comunicare il loro domicilio digitale, se non lo hanno già fatto. La mancata comunicazione, entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del Conservatore del Registro delle imprese, comporta l’applicazione della specifica sanzione.
L’obbligo riguarda anche i professionisti i quali se non comunicano e entro i trenta giorni della eventuale diffida da parte del Collegio o Ordine di appartenenza, il professionista deve comunicare il proprio domicilio digitale. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Come è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. n-ter, D.Lgs. 82/2005, il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, nonché di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
In atto, l’unico strumento attraverso il quale è possibile eleggere il domicilio digitale è la PEC.
Semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese (art. 40) delle società che non depositano il bilancio
L’art. 40, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e delle imprese individuali, prevede una ulteriore specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, consistente nell’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi (si veda per approfondire meglio: Società di capitali: mancato deposito bilancio e rischio di cancellazione dal registro imprese ) ovvero nel mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell’iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- l’omessa presentazione all’Ufficio del Registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle Srl e alle società consortili a responsabilità limitata.
In questi casi il conservatore, dopo aver iscritto d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese, dà notizia della avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese.
Questi hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati.
Il comma 8 dell’art. 40 impone l’iscrizione nel registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio, disciplinata dall’art. 9 del Dl 31 gennaio 2007, n. 7, (conv. L. n. 40 del 2007), al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lNPS, all’lNAIL, ed agli altri enti collegati dei seguenti atti:
- determinazioni del conservatore non opposte;
- decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del codice civile e
- sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192.
Start up innovative e incubatori certificati
Il comma 9 modifica il comma 16 dell’art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità) del Dl 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. L. n. 221 del 2012) prevedendo che nel caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge (commi 2 e 5 dell’articolo 25 del DL n. 179) la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell’art. 2189, comma 3, c.c..
Misure a favore degli aumenti di capitale (art. 44)
Fino al 30 giugno 2021, purché sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate:
- gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti;
- l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.
Tali nuove disposizioni riguardano (ovvero, si applicano) anche le S.R.L..
I commi 3 e 4 riguardano il diritto di opzione, che normalmente viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute.
Entrambi incidono sull’art. 2441 c.c.: il comma 3 con una norma di carattere transitorio, destinata ad applicarsi soltanto fino alla data del 30 giugno 2021.
Ispettorato nazionale del lavoro: esteso il principio del silenzio-assenso a tutti i provvedimenti
L’articolo 12-bis, introdotto dal Senato, modifica alcune norme relative a procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il comma 1 estende il principio del silenzio-assenso a tutti i provvedimenti autorizzativi (di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro), ponendo un termine di 15 giorni dalla relativa istanza.
Il comma 2 modifica la disciplina delle modalità delle procedure amministrative o conciliative (di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro) che presuppongano finora la presenza fisica del richiedente.
Le novelle di cui alla lettera a) del comma 3 concernono la procedura di diffida per i casi in cui, nell’ambito dell’attività di vigilanza, emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro.
La successiva lettera b) riformula una normativa di chiusura sugli accertamenti e le relative disposizioni assunte dal personale ispettivo.
A cura di Vincenzo D’Andò
Giovedì 17 settembre 2020
Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico