Lo scopo della comunicazione di irregolarità e dell’avviso bonario è quello di portare a conoscenza il contribuente di irregolarità nella dichiarazione dei redditi. In questo intervento ripassiamo le norme che ne regolano l’invio e le opzioni da parte del contribuente
Lo scopo della comunicazione di irregolarità e dell’avviso bonario è quello di portare a conoscenza il contribuente di irregolarità nella dichiarazione dei redditi.
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Comunicazioni di irregolarità e avvisi bonari: obbligo o facoltà?
L’obbligo di tali comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, sebbene non sancito da nessuna specifica norma sanzionatoria, è tuttavia rinvenibile nell’art. art. 6, comma 5, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale dispone che:
“Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta… Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”
Già nel 2011 i giudici della Corte di Cassazione riprendendo nella sostanza tali precedenti della giurisprudenza decisero che il mancato invio della comunicazione d’irregolarità dando piena applicazione all’art. 6 comma 5 dello Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), il quale:
“… non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (Cass. n. 7536/2011) se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.
In questa cornice, al cospetto di «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», il comma 3 e dell’articolo 36- bis del d.p.r 600/73 e dell’articolo 54-bis del d.p.r 633/72, prevede l’invio di un’apposita comunicazione al contribuente.
Non vi è, dunque, identità delle due fattispecie, la seconda delle quali, ossia quella disciplinata dagli artt. 36-bis del d.p.r 600/73 e 54-bis del d.p.r 633/72, è di rilevanza minore rispetto alla prima”.
Sulla base di quanto sopra ne discende l’obbligatorietà per l’Ufficio dell’invio della comunicazion