Runts: iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) costituisce una delle più importanti novità previste dal Codice del terzo settore e, appunto, lo strumento che inizierà a rendere operativa la riforma.

runts iscrizione Procedure di iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore

Runts: Decreto n. 106 del 15 settembre 2020 in Gazzetta Ufficiale

Se tutto procederà bene, entro la metà del 2021, si potrà assistere al decollo definitivo del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Il Decreto promulgato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 15 settembre 2020, recante la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.

Si tratta del Decreto n. 106 del 15 settembre 2020 previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, che ha definito, anche, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del registro.

Il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) costituisce una delle più importanti novità previste dal Codice del terzo settore e, appunto, lo strumento che inizierà a rendere operativa la riforma.

Il decreto è composto da 40 articoli che disciplinano il funzionamento del Runts, in particolare, le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti, la loro migrazione da una sezione all’altra, la tipologia di documenti da presentare per l’iscrizione, la modalità di deposito degli atti e di trasmigrazione degli enti, le regole di gestione del registro e il funzionamento dei relativi uffici, le modalità di comunicazione con il registro delle imprese.

Tale misura viene accompagnata dagli allegati A, B e C che entrano nel merito del funzionamento del Registro (scaricabili dal sito internet del Ministero del Lavoro).

 

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Allegato A

In particolare, l’allegato A definisce il contenuto del registro, l’organizzazione della piattaforma informatica, la tipologia di informazioni contenute, l’istanza telematica, la tenuta del registro – sia per l’iscrizione che per la cancellazione – la comunicazione dei dati degli enti iscritti al registro delle imprese, la pubblicità e l’accesso ai dati del registro, la gestione degli adempimenti in caso di fermo imprevisti del sistema, la revisione e il monitoraggio e il trattamento dei dati personali.

 

Allegato B

L’allegato B, invece, si occupa della compilazione delle istanze, completo di due appendici con il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del registro, sia pure non di immediato utilizzo degli enti.

 

Allegato C

Infine, l’allegato C contiene le informazioni per la trasmigrazione nel registro, con approfondimenti sulle modalità, la verifica delle informazioni, il procedimento per gli enti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (Aps), l’acquisizione dei dati degli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, l’integrazione delle informazioni, gli esiti e la pubblicità del dato e, infine, le disposizioni transitorie.

 

Registro Unico del Terzo Settore: procedure per l’iscrizione

Il Registro unico nazionale del terzo settore sostituisce gli esistenti registri di settore, regionali o provinciali, semplificando, secondo le intenzioni del legislatore, l’attuale iter procedurale farraginoso.

 

Le sette sezioni

Il Registro telematico verrà diviso in sette sezioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo Settore.

Dall’entrata in vigore del provvedimento, Regioni e Province autonome avranno altri 180 giorni per definire i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti.

In seguito a tali interventi il Runts dovrebbe essere messo in funzione entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica da parte di Infocamere.

 

Sezioni del Runts

Come sopra anticipato, il Runts sarà composto dalle sette sezioni individuate dall’articolo 46 del Codice del Terzo Settore, in particolare:

  1. Organizzazioni di volontariato, le ODV disciplinate dagli articoli da 32 a 34 del CTS;
     
  2. Associazioni di promozione sociale, le APS disciplinate dagli articoli 35 e 36 del CTS;
     
  3. Enti filantropici (articoli da 37 a 39 del CTS);
     
  4. Imprese sociali, comprese le cooperative sociali;
     
  5. Reti associative (articolo 41 del CTS);
     
  6. Società di mutuo soccorso, (articoli da 42 a 44 del CTS);
     
  7. Altri enti del Terzo settore, (quelli che soddisfano i requisiti individuati dall’articolo 4 del CTS ma che non rientrano nelle tipizzazioni delle sezioni precedenti).

 

A chi si presenta l’istanza d’iscrizione

Ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 106/2020, l’istanza si presenta all’Ufficio territoriale di pertinenza in via telematica attraverso il portale dedicato, posto che “L’Ufficio competente è quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l’ente ha la propria sede legale”, e che “in caso di enti iscritti nella sezione Reti associative l’ufficio del RUNTS competente è esclusivamente quello statale”.

In base al secondo comma, qualora la sede legale dell’ente dovesse poi venire trasferita in altra Regione o Provincia autonoma, spetterà all’Ufficio territoriale nella cui circoscrizione sarà indirizzato lo spostamento, comunicare entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza dell’ente il trasferimento all’Ufficio di provenienza, acquisendo da quest’ultimo “tutti i dati necessari alla tenuta e alla gestione della posizione dell’ente interessato”.

Sarà il rappresentante legale dell’ente che dovrà presentare la domanda d’iscrizione “esclusivamente con modalità telematiche”, mediante l’utilizzo, quindi, del procedimento informatico con relativa protocollazione.

 

Effetti dell’iscrizione nel RUNTS

Come dispone l’articolo 7, l’iscrizione nel Runts ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

“Nei casi previsti dall’art. 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l’iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalita’ giuridica”.

L’iscrizione consente l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi.

Peraltro, l’acronimo ETS e la locuzione «Ente del Terzo settore» andranno necessariamente utilizzati dagli enti iscritti alla sezione di cui all’art. 46, comma 1, lettera g) del Codice.

Il successivo articolo 9 rendo noto che al ricevimento dell’istanza, l’Ufficio competente procederà ad accertare “la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione”.

Viene, in particolare, previsto che entro 60 giorni, l’Ufficio potrà procedere all’iscrizione “in caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice”.

L’Ufficio potrebbe poi formulare richiesta di integrazione e/o rettifica della domanda, qualora quest’ultima risulti incompleta, scorretta o non chiara, assegnando un termine per provvedere non superiore a 30 giorni.

Entro i 60 giorni successivi al ricevimento “della domanda completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all’ente”, l’Ufficio potrà dunque procedere all’iscrizione o eventualmente comunicare i motivi di mancato accoglimento dell’istanza, posto che in caso di diniego è ammesso il ricorso al TAR territorialmente competente.

 

Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed Organizzazioni di Volontariato (ODV) già esistenti: trasmigrazione nel Runts

La trasmigrazione dei dati dai registri delle regioni e province autonome viene regolata dall’articolo 31, al momento viene previsto che il trasferimento degli enti già iscritti nei rispettivi registri regionali delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV), dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni dal termine che verrà fissato dall’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui é istituito l’Ufficio statale del RUNTS (“sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”), data a partire dalla quale le Regioni e le Province dovranno iniziare a comunicare i dati delle associazioni presenti nei loro registri.

Nei successivi 180 giorni, ciascun Ufficio del Runts procederà a verificare “la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza”, concedendo il consueto termine di 60 giorni per le eventuali regolarizzazioni che si rendessero necessarie per confermare l’iscrizione al Registro, il tutto mediante posta elettronica certificata dall’ente.

 

Sulle APS puoi approfondire nei seguenti articoli:

Associazioni di Promozione Sociale: l’esame dei requisiti formali e sostanziali per l’iscrizione nel RUNTS

Associazioni di promozione sociale (APS): regime fiscale definitivo ai fini IRES ed IVA a partire dal 2021 – parte primaseconda parte

 

ONLUS abrogate

Come è noto, l’abrogazione della normativa sulle ONLUS è legata alla piena operatività del Codice del Terzo Settore, per cui ai fini dell’iscrizione sarà necessario individuare la sezione più adatta del Runts cui iscriversi, presentando apposita domanda, per evitare di scomparire.

Il tutto dopo la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’elenco delle ONLUS iscritte all’Anagrafe alla data antecedente a quella individuata dal Ministero del lavoro ex articolo 30 del Decreto.

Da quel momento le ONLUS potranno presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 101 comma 10 CTS), pena la devoluzione del patrimonio in caso di mancato adeguamento statutario ed iscrizione al RUNTS.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 23 ottobre 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico