Continuiamo l’approfondimento del regime fiscale in vigore per le associazioni di promozione sociale da quest’anno 2021: ricordiamo che, al posto dell’IRES, tali associazioni possono utilizzare un regime forfetario semplificato.
L’art. 86 del D.Lgs. 117/2017 disciplina invece il regime forfetario per la tassazione delle attività commerciali eventualmente svolte dalle associazioni di promozione sociale (APS) e dalle organizzazioni di volontariato a scopo di autofinanziamento ed ovviamente se le entrate di queste non sono prevalenti su quelle delle attività non commerciali dell’ente.
Associazioni di promozione sociale: regime forfettario
Le APS e le OdV possono applicare alle attività commerciali eventualmente svolte, invece del regime normale dell’IRES disciplinato dal Titolo II del TUIR, il regime forfetario di cui al’art. 86 se nel periodo di imposta precedente hanno percepito ricavi (e quindi hanno sviluppato un fatturato) relativi a queste attività non superiori a 130.000 Euro annui o alla diversa soglia che sarà deliberata dal Consiglio dell’Unione Europea per il periodo che partirà dal 1° Gennaio 2021 (1° comma dell’art. 86 dopo il prolungamento del periodo transitorio al 2020).
Tale cifra è da considerarsi al netto dell’IVA.
Questo regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l’ente supera la soglia di 130.000 Euro di ricavi annui delle attività commerciali svolte (comma 14°).
Infine, come vedremo in questo paragrafo, in tale regime forfetario il regime dell’imposta sul reddito, cioè dell’IRES, e quello dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) sono strettamente collegati ed entrambi semplificati ed agevolati.
Le APS (e le OdV) possono avvalersi di questo regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale dei redditi oppure, nel caso di avvio dell’attività, nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del DPR 633/1972, presentata all’Agenzia delle Entrate, di presumere la sussistenza del rispetto del limite dei ricavi da attività commerciali di 130.000 Euro annui (2° comma).
Le APS che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nell’anno delle attività commerciali il coefficiente di redditività del tre per cento.
Le OdV che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile ai fini IRES applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nell’anno delle attività commerciali il coefficiente di redditività dell’uno per cento. (comma 3°).
Per esempio, se i ricavi annui sono di 50.000 Euro, per le OdV il reddito imponibile è di 500 Euro, mentre per le APS è di 1.500 Euro, per cui, applicando a tali redditi l’aliquota IRES del 24%, l’imposta da pagare è pari a 120 Euro nel primo caso ed a 360 Euro nel secondo.
Alle APS (ed alle OdV) che optano per il regime forfetario si applicano i commi 5° e 6° dell’art. 80 del Dlgs 117/2017 considerando come reddito dal quale portare in diminuzione le perdite quello determinato applicando ai ricavi percepiti nell’anno il coefficiente di redditività del tre (o dell’uno) per cento.
Ciò significa che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello in cui è esercitata l’opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità a norme del TUIR, part