L’art. 35, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto “Cura Italia” , convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, rinvia dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, il termineentro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) utilizzando le maggioranze semplificate.
La disposizione introdotta dal legislatore nel decreto “Cura Italia” prevede, inoltre, che fino al 31 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri Onlus, ODV, ASP.
Il Codice del Terzo settore: cenni
Il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., cd. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 , entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede "al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti" configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore al fine di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali".
Il Codice:
- delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso.
Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore definito come "ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e