Il nuovo regime fiscale agevolato delle associazioni di promozione sociale (APS) per quanto riguarda l’imposta sul reddito, l’IRES e l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) entrerà in vigore a partire dall’anno di imposta 2021, successivo all’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Prima di definire tali novità cerchiamo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al regime transitorio per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020.
Associazioni di promozione sociale (APS): nuovo regime fiscale
Il nuovo regime fiscale agevolato delle associazioni di promozione sociale (APS) per quanto riguarda l’imposta sul reddito (che è l’IRES – Imposta sul reddito delle società, la cui aliquota è del 24% del reddito complessivo netto) e l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) è contenuto negli artt. 85 e 86 del D.lgs 117/2017 che entreranno in vigore a partire dall’anno di imposta 2021 (anno di imposta successivo all’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), dopo il rinvio che c’è stato nel 2019 dovuto al mancato avvio del registro citato), con l’unica eccezione del 7° comma dell’art. 85 che è entrato in vigore sin dal 2018, come prevedono il 1° e il 2° comma dell’art. 104 dello stesso decreto.
Prima di esaminare gli artt. 85 e 86 citati dobbiamo però descrivere il regime transitorio per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 che deriva dalla lettera g) del 2° comma dell’art. 102 in combinato disposto col 2° comma dell’art. 104 del Dlgs 117/2017 che prevede che rimangano in vigore per i due anni di imposta citati gli artt. 20 e 21 della Legge 383/2000 per il resto abrogata dalla lettera c) del 1° comma dell’art. 102 del Dlgs 117/2017.
Attività istituzionali non commerciale delle APS: IVA sì o no
Cessioni di beni e prestazioni di servizi
L’art. 20 della Legge 383/2000 prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei familiari conviventi degli aderenti ad una APS sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
Ciò significa che tali cessioni di beni o prestazioni di servizi, se rientrano nelle attività istituzionali (cioè quelle previste dallo statuto) dell’associazione e fra quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del Dlgs 117/2017, sono da considerarsi non commerciali, ai sensi del 1° comma dell’art. 148 del testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), per cui non sono soggette all’IVA – Imposta sul valore aggiunto ed i redditi da esse derivanti non rilevano ai fini del calcolo dell’imponibile dell’IRES – Imposta sul reddito delle società.
Se, invece, tali attività sono svolte verso il pagamento di corrispettivi specifici da parte dei familiari degli associati, l’attività è considerata commerciale e i suoi proventi (ricavi) concorrono a formare il reddito complessivo dell’associazione ai fini IRES come redditi di impresa o redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità (2° comma).
Se queste attività hanno carattere di abitualità, cioè di professionalità, sono attività di impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c. e, pertanto, le operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi in cui consistono sono soggette all’IVA ai sensi dell’art. 1° del DPR 633/1972.
Quote associative: parziale esenzione dalli imposta sugli intrattenimenti
L’art. 21 della Legge 383/2000 prevede, invece, che le quote associative corrisposte dagli associati ed i contributi da chiunque corrisposti (soggetti privati o pubblici) alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
Le APS sono perciò parzialmente esenti da questa imposta.
Le associazioni di promozione sociale non possono assumere la qualifica tributaria di ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, fatta salva l’eccezione delle APS nazionali di natura assistenziale che possono essere ONLUS “parziarie”.
Di conseguenza, il regime fiscale di esse per il periodo transitorio (anni di imposta 2018, 2019 e 2020) è quello degli “enti non commerciali” di cui agli artt. 143 – 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e quello previsto per gli stessi enti ai fini dell’IVA dal DPR 633/1972.