Le agevolazioni fiscali delle A.P.S. e delle O.D.V.

Proponiamo un approfondito esame delle agevolazioni fiscali delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Organizzazioni di Volontariato, in vista della partenza del registro del Terzo settore. In questo contributo ci soffermiamo in particolare sulla possibilità per tali associazioni di avvalersi del regime forfetario. Come avvalersene ai fini delle Imposte dirette e dell’IVA?

agevolazioni fiscali aps e odvQuanto alle agevolazioni fiscali APS e ODV possiamo affermare che le A.P.S. (Associazioni di promozione sociale) e le O.D.V. (Organizzazioni di volontariato) hanno avuto un trattamento fiscale differenziato rispetto agli altri Enti del terzo settore (E.T.S.).

(Per approfondire…“31 ottobre 2020: termine per l’adeguamento degli statuti per A.P.S. e O.D.V.”).

 

Agevolazioni fiscali delle O.D.V.
L’art. 84, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, tratta del regime fiscale delle O.D.V., disponendo che non si considerano attività commerciali:

  1. quelle svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi realmente sostenuti, tenendo presente gli apporti economici delle Amministrazioni pubbliche italiane o straniere, dell’Unione Europea e degli organismi pubblici di diritto internazionale e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento [Art. 79, comma 2, cui fa rinvio, anche per i successivi numeri da 2) a 6), l’art. 84, del D.Lgs. n. 117/2017];
     
  2. le attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. h) (Ricerca scientifica di particolare interesse sociale), se svolte direttamente dalle O.D.V. o dagli enti filantropici, a condizione che (Art. 79, comma 3):
     

    • gli utili siano esclusivamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati;
       
    • che sia escluso qualsiasi accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca e ai risultati prodotti dello stesso ente;
       
  3. le predette attività ut supra 2), affidate dagli stessi enti ad università e altri organismi di ricerca che le svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135 [Regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 11, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per l’attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro] (Art. 79, comma 3);
     
  4. le attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) [interventi e servizi sociali], b) [interventi e prestazioni sanitarie] e c) [prestazioni socio-sanitarie], a condizione che:
     

    • gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria;
       
    • agli organi amministrativi non sia attribuito alcun compenso (Art. 79, comma 3);
       
  5. gli incassi effettuati per raccolte pubbliche realizzate con carattere di occasionalità, anche attraverso offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (Art. 79, comma 4);
     
  6. i contributi e gli apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento [Art. 9, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517] delle attività ut supra 1), 2), 3) e 4) (Art. 79, comma 4); nonché le seguenti attività esercitate senza l’utilizzo di mezzi organizzati professionalmente allo scopo di fare concorrenza sul mercato;
     
  7. attività di vendita di beni ricevuti gratuitamente da terzi per creare fonti di sovvenzionamento, sempre che la vendita sia effettuata in proprio dall’organizzazione, senza servirsi di intermediari;
     
  8. attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la stessa sia condotta direttamente dall’organizzazione di volontariato, senza servirsi di intermediari;
     
  9. e attività di somministrazione di alimenti e bevande durante gli occasionali raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili.

Altra consistente agevolazione concessa alle O.D.V. riguarda l’esenzione dall’IRES dei redditi degli immobili utilizzati solo per lo svolgimento di attività non commerciale.

Analoga agevolazione è offerta agli enti filantropici, nati dalla trasformazione delle O.D.V., che cambiano sezione nel Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore), di cui all’art. 45, del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Agevolazioni fiscali delle A.P.S.

Per le A.P.S., è l’art. 85, del D.Lgs. n. 117/2017, che regolamenta il regime fiscale, riconoscendo alcune agevolazioni.

Infatti, non si considerano di natura commerciale le seguenti attività:

  1. quelle svolte quale naturale attuazione degli scopi istituzionali, in cambio di corrispettivi specifici nei confronti:
     

    • dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi;
       
    • degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
       
    • di enti composti in misura non inferiore al 70% da E.T.S., ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. m);
       
  2. le cessioni di proprie pubblicazioni agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
    La cessione può essere effettuata anche a terzi, a condizione che emerga la preminenza delle vendite agli associati e ai familiari conviventi degli stessi;
     
  3. la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui è svolta l’attività istituzionale tramite bar e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, per le A.P.S. [Incluse tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e), della L. 25 agosto 1991, n. 2871], le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno.
    Rientra detta attività tra quelle non di natura commerciale, anche se è svolta in cambio di corrispettivi specifici, a condizione che:
     

    • tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
       
    • per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati;
       
  4. le attività di vendita di beni ricevuti gratuitamente da terzi per disporre di mezzi finanziari, a condizione che la vendita sia seguita dall’organizzazione senza l’ausilio di intermediari e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per scopi di concorrenza sul mercato.

Al contrario, sono considerate di natura commerciale, ai fini delle imposte sui redditi:

  • le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
     
  • le prestazioni rese nell’esercizio delle seguenti attività:
    1. gestione di spacci aziendali e di mense;
    2. organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
    3. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
    4. pubblicità commerciale;
    5. telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Infine, sono da annoverare le seguenti agevolazioni:

  • ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, le quote e i contributi versati alle A.P.S. non concorrono alla formazione della base imponibile;
     
  • i redditi degli immobili utilizzati solo per l’esecuzione di attività non commerciale sono esenti dall’IRES.
     

Regime forfetario per le attività commerciali esercitate dalle A.P.S. e dalle O.D.V., ai fini delle II.DD.
Le A.P.S. e le O.D.V. possono applicare, per le attività commerciali svolte, il regime fiscale forfetario qualora, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito ricavi, commisurati al periodo d’imposta, non superiori a € 130.000,00, ovvero alla differente soglia che sarà stabilità dall’Unione europea.

 

Come avvalersi del regime forfetario?

Le A.P.S. e le O.D.V. lo comunicano nella dichiarazione annuale dei redditi con riferimento all’anno in cui detta comunicazione è effettuata, mentre, se si tratta di inizio di attività, l’opzione è manifestata nella dichiarazione di inizio di attività ai fini dell’IVA (Art. 35, del D.P.R. 26 ott. 1972, n. 633), presumendo che l’ammontare dei ricavi, relativi all’attività commerciale, non superi € 130.000.

Il regime forfetario comporta che il reddito imponibile è determinato applicando, all’ammontare dei ricavi, il coefficiente di redditività:

  • dell’1%, per le O.D.V.;
  • del 3%, per le A.P.S.

Pertanto, a parità di ricavi, il reddito imponibile è differente. Supponendo un ammontare di ricavi pari a € 100.000, il reddito imponibile è pari ad:

  • € 1.000 (= 100.000 x 1%), per le O.D.V.;
  • € 3.000 (= € 100.000 x 3%), per le A.P.S.

Quando si esercita l’opzione per il regime forfetario, le A.P.S. e le O.D.V., provenendo dal regime ordinario, devono osservare le seguenti regole (Art. 80, commi 5 e 6, richiamato dall’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017):

  • i componenti positivi e negativi di reddito afferenti gli anni anteriori a quello in cui si è optato per il regime forfetario, per i quali rispettivamente la tassazione o la deduzione è stata rinviata in ottemperanza alle regole del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, partecipano, per le rimanenti quote, alla formazione del reddito dell’esercizio anteriore a quello di adozione del regime forfetario. Si supponga che, nell’anno N, l’ente abbia optato per il regime forfetario, che, nell’anno N – 2, sia stata realizzata una plusvalenza che può essere suddivisa, ai fini della tassazione, in 5 rate (Art. 86, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986). Ebbene, nell’anno N – 1, l’ente fa partecipare alla determinazione del reddito di periodo oltre alla rata di competenza (II rata) anche le residue tre rate;
     
  • le perdite fiscali sopportate nei periodi d’imposta precedenti a quello di opzione per il regime forfetario possono essere portate a decurtazione del reddito relativo a quest’ultimo regime, secondo le regole ordinarie fissate dal predetto D.P.R. n. 917/1986.

 

Altre agevolazioni, ai fini delle II.DD., riconosciute alle A.P.S. e alle O.D.V.

Detti enti, ai fini contabili-fiscali, mantengono l’obbligo, come tutti contribuenti, di conservare i documenti ricevuti ed emessi (Art. 22, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Comunque, applicando il regime forfetario, le A.P.S. e le O.D.V.:

  • sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
     
  • devono presentare telematicamente la dichiarazione dei redditi, secondo le normali modalità fissate dal D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 (L’art. 2, di questo D.P.R. dispone che le Associazioni devono produrre la dichiarazione dei redditi, con modalità telematica, entro il 30 novembre del’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, ovvero, per coloro il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta);
     
  • sono esonerate dall’operare le ritenute alla fonte sui compensi pagati, ma, in cambio, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi, i codici fiscali dei percettori dei redditi per i quali, all’atto del pagamento dei compensi, non è stata operata la ritenuta nonchè l’ammontare degli stessi.

 

Le A.P.S. e le O.D.V. e l’IVA

Detti E.T.S., quando invocano il regime forfetario (Art. 86, del D.Lgs. n. 117/2017):

  1. non esercitano la rivalsa dell’IVA (Art. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), per le operazioni nazionali. In pratica, non applicano l’IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi che rientrano nell’attività commerciale, così come non hanno diritto, come si dirà appresso, a detrarre l’imposta sugli acquisti;
     
  2. applicano, alle cessioni di beni intracomunitarie, l’art. 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 4272;
     
  3. applicano, agli acquisti di beni intracomunitari, l’art. 38, comma 5, lett. c), del predetto D.L. n. 331/19933;
     
  4. applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli artt. da 7-ter a 7 septies, dell’anzidetto D.P.R. n. 633/1972 (Riguardano le disposizioni sulla territorialità delle prestazioni di servizi, di ogni genere);
  5. inoltre applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le specifiche disposizioni del ridetto D.P.R. n. 633/1972, con la precisazione che, per ogni acquisto, devono pagare l’IVA, ovvero non possono usufruire della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta (Art. 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);
     
  6. come anticipato, quando applicano il regime forfettario, non è consentito loro di detrarre l’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (Artt. 19 e segg. del D.P.R. n. 633/1972);
     
  7. sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 633/1972, all’infuori dei seguenti obblighi:
     

    • di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Pertanto, questi documenti devono essere numerati progressivamente e, quindi, conservati.
      La conservazione, come ben noto, è vincolata ai termini di accertamento analoghi ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA.
      Detti termini coincidono, a partire dall’anno 2016, con il decorso del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, se la stessa è prodotta, ovvero del sesto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi, se questa non è stata presentata (Art. 57, del D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell’IVA, e art. 43, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini delle II.DD);
       
    • di certificazione dei corrispettivi. Infatti, ai sensi dell’art. 2, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, la certificazione dei corrispettivi deve avvenire attraverso la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (Data di decorrenza: 1° gennaio 2020). Tuttavia rimane l’esonero dalla certificazione per le operazioni dell’art. 2, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696;
       
  8. per le operazioni per le quali risultano debitori dell’IVA, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

 

Il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario

Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA al regime forfetario comporta:

 

Rettifica della detrazione dell’imposta (Art. 19-bis, del D.P.R. n. 633/1972)

Deve effettuarsi nel periodo d’imposta precedente a quello di adozione del regime forfetario, cioè nell’ultimo periodo d’imposta in regime ordinario.

Detta rettifica, analogamente, deve essere effettuata quando si passa dal regime forfetario a quello ordinario.

Si supponga che, nell’anno N, l’E.T.S. abbia optato per il regime forfetario, che, nell’anno N – 2, sia acquistato un bene non ammortizzabile per il quale la detrazione dell’IVA, in funzione del duplice uso che si farà, è effettuata in ragione del 60%.

Orbene, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, nell’anno N – 1, cioè nell’anno precedente a quello di opzione per il regime forfetario, occorre effettuare la rettifica della detrazione dell’imposta, non solo per lo stesso anno – se il duplice uso abbia comportato una variazione della percentuale di detrazione superiore al 10% – ma anche per i tre anni successivi, allorchè la detrazione dell’IVA non è consentita.

 

Inserimento, nell’ultima liquidazione dell’IVA antecedente l’anno di opzione per il regime forfetario, dell’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità (Art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, e art. 32-bis, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che riguarda la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa).

In quest’ultima liquidazione dell’IVA, si deve detrarre l’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in presenza dell’opzione del predetto art. 32-bis, del D.L. n. 83/2012, anche se i corrispettivi non sono stati ancora saldati (Artt. 19 e segg. del D.P.R. n. 633/1972).

Si supponga che l’E.T.S. abbia optato, per le attività commerciali, per la liquidazione dell’IVA all’atto dell’incasso della fattura di vendita, che, nell’anno N, aderisca al regime fiscale forfetario e che, alla fine dell’anno N – 1, presenti un debito di IVA di € 1.000,00 e un credito di IVA pari a € 900, rispettivamente per le fatture emesse da incassare e, correlativamente, per quelle di acquisto, da pagare.

Orbene, nella liquidazione dell’IVA relativa al IV trimestre dell’anno N – 1, sebbene le fatture emesse non siano state ancora incassate e, di conseguenza, quelle corrispondenti di acquisto non pagate, si deve tener presente, ai fini della liquidazione dell’imposta, di versare € 100 (= € 1.000 – 900).

 

In presenza di credito di IVA relativamente all’anno anteriore a quello di opzione per il regime fiscale, l’Ente può o chiedere a rimborso detto credito oppure può compensarlo in base all’art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

 

Il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario

Le A.P.S. e le O.D.V. quando transitano, per opzione, dal regime forfetario a quello ordinario (sia ai fini dell’IVA che delle II.DD.), devono tener presente le seguenti regole:

  • l’opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare nello stesso anno in cui la scelta è operata;
     
  • l’opzione comporta la permanenza nel nuovo regime ordinario per almeno un triennio, trascorso il quale permane valida rinnovandosi per ciascun periodo d’imposta successivo, sino a quando si vuole conservare la scelta operata;
     
  • cessa di avere applicazione con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è oltrepassata la condizione per rimanere nel regime forfetario (Quando, cioè, nel periodo d’imposta, l’E.T.S. percepisce ricavi superiori a € 130.000);
     
  • per evitare salti o duplicazioni di imposizione, è stato stabilito (Art. 86, comma 15, del D.Lgs. n. 117/2017) che:
     

    • i ricavi, che secondo le norme del regime forfetario hanno già contribuito a formare detto reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi, sebbene di competenza di questi ultimi periodi d’imposta;
       
    • i ricavi che, sebbene di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno partecipato a costruire il reddito imponibile del periodo acquistano consistenza nei periodi di imposta successivi durante i quali si verificano i presupposti previsti dall’ex regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario;
       
  • i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non influenzano la determinazione del reddito degli anni successivi;
     
  • se, dopo l’uscita dal regime forfetario, sono ceduti beni strumentali acquisiti:
     

    • prima dell’opzione al regime forfetario, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è calcolata rispettivamente in base agli artt. 86 e 101, del D.P.R. n. 917/1986, assumendo quale costo non ammortizzato quello proveniente dall’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime forfetario;
       
    • nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzato il prezzo di acquisto.
      Infine, le A.P.S. e le O.D.V., qualora adottino il regime forfetario, non applicano i parametri (Art. 3, comma 184, della L. 28 dicembre 1995, n. 549), né gli ISA – Indici sintetici di affidabilità (Art. 9-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96).

 

Allegato A – Le A.P.S. e le O.D.V., nel regime forfetario, ai fini delle imposte sul reddito

Argomento

A.P.S.

O.D.V.

Condizione per adottare il regime fiscale forfetario

Se, nel periodo d’imposta precedente, sono stati conseguiti ricavi, commisurati al periodo d’imposta, sino ad € 130.000

– Si veda A.P.S.

Come aderire al regime forfetario

Con la dichiarazione annuale dei redditi, o, nel caso di inizio attività, con la dichiarazione omonima (Art. 35, del D.P.R. 26 ott. 1972, n. 633).

Si veda A.P.S.

Determinazione reddito

Si applica il coefficiente di redditività del 3%, sull’ammontare dei ricavi.

Si applica il coefficiente di redditività dell’1%, sull’ammontare dei ricavi.

I componenti positivi e negativi di reddito relativi agli anni anteriori a quello di adozione del regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata

Partecipano per le rimanenti quote alla formazione del reddito dell’esercizio anteriore a quello di adozione del regime forfetario.

Si veda A.P.S.

Le perdite fiscali relative agli anni precedenti a quello di adesione al regime forfetario

Partecipano negativamente alla determinazione del reddito forfetario, secondo le regole ordinarie fissate dal D.P.R. n. 917/1986

Si veda A.P.S.

Obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili

Esonero

Si veda A.P.S.

Presentazione dichiarazione dei redditi

Obbligo di presentazione

Si veda A.P.S.

Ritenute alla fonte sui compensi pagati

Esonero, ma indicazione, nella dichiarazione dei redditi, per ogni percettore di compensi: ammontare dei compensi e codice fiscale

Si veda A.P.S.

Adozione dei parametri (Art. 3, comma 184, della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Esonero dalla loro applicazione.

Si veda A.P.S.

Adozione degli ISA – Indici sintetici di affidabilità (Art. 9-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96).

Esonero dalla loro applicazione.

Si veda A.P.S.

Plusvalenza o minusvalenza per cessione beni strumentali acquisiti:

  1. prima dell’opzione al regime forfetario
     
  2. durante il regime forfetario
  • è calcolata assumendo quale costo non ammortizzato quello riveniente dall’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime forfetario;
     
  • è calcolata assumendo come costo non ammortizzato il prezzo di acquisto.
 

 

Allegato B – Le A.P.S. e le O.D.V., nel regime forfetario, ai fini dell’IVA

Argomento

A.P.S.

Rivalsa dell’IVA, per le operazioni nazionali

Non è consentito.

Cessioni di beni intracomunitarie

Applicazione art. 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

Acquisti di beni intracomunitari

Applicazione art. 38, comma 5, lett. c), del D.L. n. 331/1993.

Prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi

Applicazione degli artt. da 7-ter a 7 septies, del D.P.R. n. 633/1972, sulla territorialità.

Importazioni, esportazioni e operazioni ad esse assimilate

Obbligo di versamento dell’IVA.

Detrazione dell’IVA sugli acquisti

Non è consentito.

Versamento dell’IVA e altri obblighi derivanti dal D.P.R. n. 633/1972,

Esonero dagli obblighi tranne:

  1. la numerazione e la conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
     
  2. la certificazione dei corrispettivi (Rimane l’esonero ex art. 2, D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696).

Operazioni per le quali risultano debitori dell’IVA

Emettono la fattura o la integrano, indicando l’aliquota e l’ammontare dell’IVA, quindi versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Opzione dal regime forfetario a quello ordinario

E’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare nello stesso anno in cui la scelta è operata;

  • comporta la permanenza nel nuovo regime ordinario per almeno un triennio, che si rinnova di periodo in periodo;

  • cessa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’E.T.S. percepisce ricavi superiori a € 130.000.

Passaggio dal regime ordinario a quello forfetario

  • Rettifica della detrazione dell’IVA (Art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972), da effettuarsi nel periodo d’imposta precedente a quello di adozione del regime forfetario;
     
  • pagamento dell’IVA per le fatture non ancora incassate (Art. 32-bis, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83) o per le quali non si è verificata l’esigibilità.

Passaggio dal regime forfetario a quello ordinario

Rettifica come sopra:

  • i ricavi che hanno già contribuito a formare il reddito, non partecipano a determinare il reddito degli anni successivi, anche se di competenza di questi ultimi periodi d’imposta;
     
  • i ricavi che non hanno contribuito a formare il reddito di periodo, sebbene di competenza dello stesso secondo il regime forfetario, acquistano consistenza nei periodi di imposta successivi durante i quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario;
     
  • i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non partecipano alla determinazione del reddito degli anni successivi.

Credito dell’IVA relativo all’anno anteriore a quello di opzione per il regime fiscale

Domanda di rimborso, oppure compensazione con altri debiti tributari (Art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

 

Sullo stesso argomento leggi:

“Associazioni di promozione sociale (APS): regime fiscale definitivo ai fini IRES ed IVA a partire dal 2021 – Parte primaParte seconda

 

A cura di Salvatore Dammacco

Martedì 13 ottobre 2020