Il D.L. Semplificazione è intervenuto, fra l’altro, sui termini per l’esecuzione esattoriale.
Verifichiamo, quindi, la norma introdotta e l’impatto che presenta sull’agente della riscossione, rilevando altresì le classiche misure di tutela del credito erariale.
Il DL Semplificazione sulle esecuzioni esattoriali
Il comma 18, dell’art. 26, del D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in L. n. 120/2020, è intervenuto sull’art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, sostituendo i 180 giorni con il termine di un anno, così che l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo perde efficacia solo se è trascorso un anno.
(Per approfondire…“Cartella esattoriale e valenza degli estratti di ruolo”)
Il termine per l’inizio delle esecuzioni esattoriali
In forza di quanto disposto dall’art.50, del D.P.R. n. 602/1973 il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art.26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L’avviso perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
L’Agente della riscossione, per la riscossione delle somme non pagate procede – ex art. 49, del D.P.R. n. 602/1973 – ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.
Ai fini dell’attività di riscossione a mezzo ruolo l’Agente della riscossione è autorizzato ad accedere in via telematica a tutti i dati rilevanti detenuti da Uffici pubblici, con diritto ad estrarne copia e ottenere certificazioni[1].
In particolare, l’Agente della riscossione può accedere alle informazioni disponibili presso il sistema dell’Anagrafe Tributaria, comprese le informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari.
L’accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari – contenitore in cui confluiscono tutti i rapporti finanziari riconducibili al contribuente, costantemente alimentato dalle comunicazioni obbligatorie degli operatori, che permettono di individuare saldi e movimentazioni di conti correnti e investim