Decreto Agosto: il rinvio della seconda rata degli acconti delle imposte sui redditi

Il Decreto Agosto prevede il differimento del termine per il versamento della seconda rata di acconti delle imposte sui redditi e ai fini Irap, che slitterebbe dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. Vediamo a chi spetterà tale beneficio…

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Il D.L. n. 104/2020, è oramai giunto al termine del “cammino” parlamentare e ne conseguirà la conversione in legge.

Si tratta di un decreto scritto in “velocità” e numerose disposizioni sono tecnicamente imprecise, quindi di difficile interpretazione.

E’ così per la norma che prevede, il differimento del termine per il versamento della seconda rata degli acconti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

Tale possibilità, prevista dall’articolo 98, riguarda unicamente i contribuenti il cui fatturato del primo semestre dell’anno 2020 è diminuito di almeno il 33 per cento rispetto al fatturato del corrispondente periodo dell’anno precedente.

Non è del tutto chiaro, però, se la disposizione sia applicabile anche ai soci o ai contribuenti il cui reddito risulti imputato in base al principio di trasparenza.

In tal caso, è di tutta evidenza, come la diminuzione del fatturato possa essere verificata unicamente in capo al “soggetto partecipato” in possesso della soggettività passiva ai fini Iva.

 

I soggetti interessati al rinvio della seconda rata degli acconti delle imposte sui redditi

La disposizione si applica a tutti i soggetti esercenti le attività di impresa e di lavoro autonomo il cui ISA sia stato approvato.

Il differimento del termine di versamento al 30 aprile 2021 è relativo alla seconda rata degli acconti dell’anno 2020.

La disposizione non lo chiarisce espressamente, ma si deve fare riferimento agli ISA applicabili al periodo di imposta 2019.

Sarà sufficiente verificare se l’ISA sia stato approvato anche se dovessero trovare applicazione le cause di esclusione previste dalla legge.

Pertanto, potranno beneficiare del rinvio dei termini anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 e i contribuenti che applicano il regime di vantaggio.

Invece, la norma non riguarda i contribuenti che non applicano gli ISA, anche se approvati, in quanto compensi percepiti o i ricavi conseguiti sono di ammontare complessivamente superiore a 5.164.569,00 euro.

Il differimento del termine riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno subito un calo del fatturato del primo semestre dell’anno 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, di almeno il 33 per cento.

Sorge quindi il dubbio se anche i soci di società di persone, gli associati delle associazioni di artisti e professioni e, più in generale, ogni altro soggetto il cui reddito venga imputato per trasparenza, possano applicare la disposizione.

La soluzione dovrebbe essere positiva, ma non mancano elementi che potrebbero indurre ad un’interpretazione dal segno opposto.

A tal proposito un problema analogo si è posto con riferimento all’applicazione del regime premiale ai fini ISA.

L’Agenzia delle entrate si esprime in riferimento ad una società di persone con punteggio pari ad 8: può il regime premiale estendersi anche al socio il cui reddito dichiarato risulti a lui imputato in base al principio di trasparenza?

In particolare, il contribuente socio intendeva beneficiare della compensazione delle imposte sui redditi senza l’apposizione del visto, entro il limite di 20.000 euro.

In tal caso, l’Agenzia delle entrate si è espressa negativamente ritenendo che il regime premiale fosse applicabile esclusivamente alla società partecipata e non potesse essere esteso, in base al principio di trasparenza, al relativo socio.

Ciò anche nell’ipotesi in cui il socio in possesso della partecipazione dichiarasse esclusivamente il reddito della società partecipata.

E’ evidente, quindi, che se si applica la medesima soluzione, si arriva alla conclusione che il differimento del termine di versamento della seconda rata di acconto non può essere applicato anche al socio.

Deve però osservarsi che la norma è scritta in maniera pressoché analoga alla disposizione che, in precedenza, ha prorogato dal 30 giugno al 20 luglio, il termine per versare le imposte a saldo risultanti dal modello Redditi 2020.

In tal caso nessuno ha dubitato che la proroga per il versamento del saldo interessasse anche i contribuenti in possesso di reddito imputati per trasparenza partecipando a società, associazioni professionali e a società di capitali che hanno scelto tale regime.

Quindi, anche i soci di una società di persone hanno fruito del maggior termine del 20 luglio per versare, senza alcuna maggiorazione, il relativo saldo.

Tale circostanza induce a ritenere che, anche con riferimento al differimento dell’acconto dal 30 novembre al 30 aprile 2021, possano beneficiarne i soci in possesso di redditi imputati in base al principio di trasparenza.

In pratica la verifica della riduzione del fatturato dovrà essere effettuata in capo alla società partecipata, ma i soggetti interessati sono sia la società stessa, sia il relativo socio.

 

I tributi interessati dalla proroga

La disposizione fa riferimento, sotto il profilo letterale, alle sole imposte sui redditi, comprese le imposte sostitutive, le addizionali e l’Irap.

Tuttavia, il differimento del termine riguarda tutte le imposte risultanti dal modello Redditi.

Ad esempio, potranno essere versati entro il termine del 30 aprile dell’anno 2021 anche gli acconti dell’Ivie, dell’Ivafe, i contributi dovuti dagli artigiani e commercianti, la cedolare secca relativa alle locazioni.

E’ evidente, però, che i predetti tributi sono dovuti dalle persone fisiche e quindi la proroga interesserà, in tal caso, solo i contribuenti che partecipano in società o associazioni che applicano gli Isa e che hanno subito la ricordata perdita del fatturato.

 

A cura di Nicola Forte

Venerdì 9 ottobre 2020