Sospensione della prescrizione in tempi di Covid

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 18 settembre 2020

Laddove il Decreto Cura Italia dispone che tutte le udienze dei procedimenti civili e penali sono rinviate di ufficio ad un periodo successivo ad una certa data, e che, durante tale periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto riguardante i predetti procedimenti, deve necessariamente intendersi che sia sospeso l'intero procedimento, non potendosi concepire l'incedere di un procedimento ove sia sospeso il termine per l'esecuzione di ciascuno degli atti da cui il procedimento stesso è formato.
Analogamente deve intendersi che la sospensione della prescrizione sia la conseguenza della sospensione del procedimento derivante dal rinvio di ufficio delle udienze già fissate fra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020. La disciplina di diritto sostanziale regolatrice della fattispecie è quella che prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento e del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge.

La Cassazione sulla sospensione della prescrizione in tempi di Covid

sospensione prescrizione tempi di covidLa Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la Sentenza n. 25433 del 09.09.2020, ha affermato rilevanti principi in tema di sospensione della prescrizione in tempi di Covid.

 

Responsabilità penale per reato di omesso versamento IVA: il caso

Nel caso di specie, la Corte di appello di Venezia aveva riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Padova aveva dichiarato la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs n. 74 del 2000, per avere egli omesso il versamento, quanto all'anno di imposta 2011, dell'Iva risultante dalla dichiarazione da lui presentata, per un ammontare pari a circa 360.000,00 euro e lo aveva, pertanto, condannato, escluse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 6 mesi di reclusione.

Il giudice di secondo grado, nel riformare la sentenza del Tribunale, pur rigettando per il resto la impugnazione dell’imputato, aveva comunque disposto, in favore del medesimo, la sospension