Per valutare il superamento della soglia di punibilità di € 250.000,00, per il reato di omesso versamento IVA, deve tenersi conto solo ed esclusivamente dell'IVA evasa e non anche degli interessi dovuti per il versamento trimestrale. E’ questo il principio espresso recentemente dalla Corte di Cassazione
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera F) del d. Igs n. 74 del 2000 per valutare il superamento della soglia di punibilità di € 250.000,00 prevista per l'ipotesi di omesso versamento IVA, reato di cui all'art. 10 ter, del D.Lgs. n.74 del 2000, deve tenersi conto solo ed esclusivamente dell'IVA evasa e non anche degli interessi dovuti per il versamento trimestrale.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione – Sez.pen.- con la sentenza n. 46953 del 16 ottobre 2018.
Il fatto
La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 4 di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, per omesso
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