Saldo IVA 2019: la scadenza del 16 settembre e i nuovi criteri di rateazione

Il 16 settembre scade il termine per il versamento del saldo IVA 2019 per quei contribuenti che hanno sospeso i versamenti nelle scadenze del 16/3, 16/4 e 16/5/2020. Si potrà procedere al versamento del totale o optare per una “nuova” rateazione. Nel Decreto Agosto le ultime istruzioni.

saldo iva 2019 rateazioneEntro il 16 settembre prossimo i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti aventi scadenza il 16 marzo, e nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno versare il debito complessivamente maturato o, in alternativa, sarà possibile fruire di un’ulteriore rateazione.

A tal fine sarà necessario tenere conto delle ultime indicazioni contenute nell’art. 97 del decreto di agosto 2020 (D.L. n. 104/2020).

A tal proposito l’Agenzia delle entrate (Circolare 25/E del 2020 par. 3.4) ha chiarito che i predetti versamenti sospesi, con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 possono essere effettuati, anche ratealmente, senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Il contribuente potrebbe aver scelto di rateizzare il saldo Iva 2019 ed aver effettuato dei versamenti parziali.

Si pone in tale ipotesi il dubbio se l’importo residuo dovuto possa essere ulteriormente rateizzato.

NdR: Segnaliamo sull’argomento:

Dichiarazione IVA 2021: le istruzioni sono da cambiare?

 

Saldo IVA 2019: la “nuova” rateazione

E’ quindi necessario tenere conto dei nuovi criteri di rateazione previsti dal citato art. 97.

Il contribuente deve determinare il reddito complessivo maturato in corrispondenza dei predetti mesi.

Dal punto di vista oggettivo i tributi “sospesi” sono costituiti dal saldo Iva annuale 2019, dall’Iva periodica, dai contributi relativi ai lavoratori dipendenti, dalle ritenute operate sui redditi di lavori dipendente ed assimilati e dai premi assicurativi (Inail).

Il debito complessivo deve essere suddiviso in due quote annuali di pari importo, quindi pari al 50 per cento.

La prima quota può essere versata in un’unica soluzione, oppure in quattro rate di eguale importo.

La seconda quota può essere versata fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese a partire dal 18 gennaio 2021 (il giorno 16 gennaio cade di sabato).

Resta inteso, anche se la norma non dispone espressamente in tal senso, che il contribuente può decidere di versare l’intero debito “arretrato” in un’unica soluzione entro il 16 settembre prossimo.

L’ambito oggettivo della disposizione (delle nuove modalità di rateazione) riguardano sia i versamenti sospesi ai sensi degli artt. 61 e 62 del decreto – legge Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito nella L. 27/2020), sia i versamenti sospesi dall’art. 18 del “decreto liquidità (D.L. n. 23/2020 conv. nella L. 40/2020).

 

La sospensione per il versamento Iva rateale

Se il contribuente ha deciso di versare il saldo Iva annuale 2019 in forma rateale, pagando la prima rata entro il 16 marzo, pur avendo i requisiti per poter beneficiare della sospensione (nel mese di marzo) potrebbe aver successivamente beneficiato della sospensione anche delle rate aventi scadenza entro il 16 aprile e 16 maggio.

Ciò a condizione che il fatturato dei predetti mesi sia diminuito di almeno un terzo rispetto ai corrispondenti periodi del precedente anno 2019.

Si è dunque posto il problema se le due rate sospese fossero a loro volta rateizzabili.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25/E del 2020 (paragrafo 3.4.1) ha chiarito che l’intero debito residuo (al netto della prima rata) può essere versato secondo i criteri indicati dall’art. 97 del D.L. n. 104/2020.

 

Prima opzione: 50% in unica soluzione e 50% rateizzabile

Pertanto, il 50 per cento, in unica soluzione, ovvero in quattro rate di eguale importo con scadenza il giorno 16 di ogni mese con decorrenza dal 16 settembre.

Il 50 per cento residuo fino ad un massimo di 24 rate mensili con decorrenza dal 18 gennaio 2021.

 

Seconda opzione: prima rata versata il 16/3/2020, le altre rate nei termini ordinari

Invece, se il contribuente ha versato la prima rata del saldo annuale Iva 2019 entro il 16 marzo 2020, in quanto escluso dalla sospensione dei versamenti di marzo del medesimo anno, e ha beneficiato della sospensione dei termini per il versamento delle rate di aprile e maggio a seguito della riduzione del fatturato, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano.

Invece le rate sospese (di aprile e maggio), potranno essere versate entro la nuova scadenza del 16 settembre, ovvero ulteriormente rateizzate secondo la previsione dell’art. 97 della “manovra d’Agosto 2020″ (D.L. n. 104/2020).

Può poi verificarsi una terza fattispecie dei contribuenti che, essendo nelle condizioni di poter fruire della sospensione dei termini in scadenza del 16 marzo 2020, non hanno versato neppure in parte (neppure una rata) il saldo Iva annuale 2019.

In tal caso non sussiste alcun dubbio che tale saldo possa essere versato in un’unica soluzione, senza l’irrogazione di sanzioni ed interessi, entro il 16 settembre, ovvero essere rateizzato seguendo i “nuovi criteri”.

 

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A cura di Nicola Forte

Martedì 15 settembre 2020

Le novità fiscali dell’estate 2020

VIDEO-CORSO ACCREDITATO IN DIRETTA il 17/09/2020

ORE: 15:30 – 17:30 
RELATORE: Giancarlo Modolo

Analisi dei nuovi decreti estivi legati all’emergenza CoronaVirus e degli effetti sull’operatività degli Studi Professionali.

Nel corso della diretta, inoltre, sarà possibile interagire con il relatore per commentare o porre quesiti sull’argomento.

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