Il decreto Agosto ha riscritto la disposizione che sospende i licenziamenti per Giustificato Motivo Oggettivo durante la pandemia COVID-19 fino alla data del 31 dicembre 2020. Esaminiamo il trattamento fiscale e previdenziale delle somme corrisposte per favorire l’incentivo all’esodo.
Decreto Agosto e licenziamenti: premessa generale
Occorre ribadire che il comma 3 dell’art. 14 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), stabilisce che la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non si applica in presenza di “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.L.vo n. 22/2015” (vi è dunque il riconoscimento della NASpI al lavoratore che recede dal rapporto in una situazione di risoluzione consensuale e si ririene, nel caso di specie, il conseguente onere del datore di lavoro di versare il ticket per il licenziamento).
Nota
In buona sostanza l’art. 14 al comma 3 propone una possibile soluzione di cessazione dei rapporti di lavoro ricorrendo agli “accordi collettivi di risoluzione consensuale” ovvero ai “piani di incentivazione all’esodo”
Per approfondire…“Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra il DL 18 e il DL 34 del 2020” di Monica Mannai e Danilo Sciuto
Decreto Agosto e incentivo all’esodo: esame della normativa
L’art. 14 del decreto Agosto, in merito alla cessazione del rapporto con il meccanismo dell’incentivo all’esodo, pone tre condizioni da rispettare ovvero:
1) che sia sottoscritto un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rapprese