Cumulo agevolazioni per investimenti in beni strumentali: quali limiti

Il cumulo delle agevolazioni in beni strumentali non deve superare il costo dei beni stessi. E’ quanto ha sostenuto recentemente l’Agenzia Entrate.
Con l’aiuto di alcuni esempi approfondiamo la questione del funzionamento del cumulo di agevolazioni.

cumulo agevolazioni beni strumentaliCon la recente risposta all’interpello n. 360 del 2020 l’Agenzia delle entrate ritorna sulla questione del cumulo di più agevolazioni, confermando il principio che il cumulo, ove ammesso, non deve portare al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

Alcuni esempi pratici serviranno a individuare meglio il funzionamento del cumulo.

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Cumulo agevolazioni in beni strumentali: la questione

Una delle maggiori criticità che si riscontrano nella gestione delle agevolazioni alle imprese riguarda senza dubbio la possibilità di fruire di più agevolazioni in relazione ad una stessa spesa ritenuta ammissibile.[1]

A tal riguardo, quattro sono le operazioni da seguire per verificare la possibilità concreta del cumulo ed evitare ogni problema:

 

1° operazione: verificare la singola disciplina agevolativa

Come regola di carattere generale, vale il principio che, per verificare l’effettiva cumulabilità, occorre innanzitutto esaminare ogni singola disciplina (normativa e relative interpretazioni) che si intende applicare.

In pratica, serve verificare tutte le varie discipline che si intendono applicare e cumulare in quanto, anche se una di esse consente il cumulo, non è detto che questo sia possibile, potendo essere vietato o limitato dalle altre discipline; in altri termini, per verificare la sussistenza della possibilità di cumulo questo non deve essere vietato da nessuna delle discipline che si intende applicare.

L’esame è finalizzato, quindi, a individuare ed accertare la concreta possibilità di cumulo delle differenti agevolazioni.

 

2° operazione: verificare la presenza di limitazioni

Accertata la possibilità di cumulo per ognuna delle ciascuna discipline che si intende applicare, il secondo passo da fare è quello di verificare se le discipline applicabili prevedano comunque delle limitazioni di utilizzo, limitazioni che, se sussistono, possono comunque differire da disciplina a disciplina

In linea di massima, per effettuare tale controllo, si ricordi che le vigenti discipline consentono di cumulare:

  • più aiuti di Stato, anche de minimis, a condizione che non venga superata la percentuale massima consentita per la dimensione dell’impresa e la localizzazione dell’investimento;
     
  • più aiuti di Stato, nel limite di cui sopra, con più misure a carattere generale (esempio super ammortamento, credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, ecc.), a condizione che non venga superato il limite del costo del bene oggetto di investimento;
     
  • e più misure a carattere generale, a condizione che non venga superato il limite del costo del bene oggetto di investimento.

Per quanto riguarda, il principio del limite del costo del bene oggetto di investimento, pur non essendo in passato normativamente regolamentato, è questo un principio che è sempre stato confermato dall’Agenzia delle entrate in tutte le situazioni in cui era consentito il cumulo di più agevolazioni.

Così, ad esempio, nel tempo il principio risulta confermato, tra gli altri, dai seguenti chiarimenti:

  • risoluzione n. 12/E/2017 (relativa al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo): l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti;
     
  • Telefisco 2018 (relativa al super e iper ammortamento): l’importo risultante dal cumulo (con altre eventuali agevolazioni, non potrà essere superiore al costo sostenuto per l’investimento.

Più recentemente, invece, il rispetto del predetto limite è stato introdotto, ad esempio, per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali dal comma 192 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 (oggetto dell’interpello), ove è espressamente detto che il cumulo non deve portare al superamento del costo sostenuto.

In definitiva, il limite del costo dell’investimento deve essere applicato in tutte le situazioni in cui non sia prevista l’applicazione di un diverso e specifico limite.

Il rispetto dei limiti vigenti può essere riassuntivamente così rappresentato:

LIMITI GENERALI

CUMULO PRINCIPALI AGEVOLAZIONI SU BENI STRUMENTALI NUOVI

 

 BONUS SUD

+

ALTRI EVENTUALI AIUTI DI STATO

(ANCHE DEMINIMIS)

 

BONUS SUD

(O ALTRI AIUTI DI STATO)

+

MISURE A CARATTERE GENERALE

DIVIETO DI CUMULO

 PER INVESTIMENTI

EFFETTUATI FINO AL 28/02/2018

LIMITE

=

E.S.L.

DEL COSTO

DEGLI INVESTIMENTI

EFFETTUATI

DA 01/03/2017

 

LIMITE

100%

 

DEL COSTO DEGLI INVESTIMENTI

 

3° operazione: determinare l’agevolazione di tipo fiscale

Una volta verificata la sussistenza o meno di limiti specifici al cumulo e considerato, in ogni caso, che, in mancanza di limiti specifici, il limite è comunque rappresentato dal costo dei beni agevolati, il passo successivo consiste nel determinare l’ammontare di ciascuna agevolazione per verificare il superamento o meno del limite.

Tale determinazione non rappresenta alcuna difficoltà per gli aiuti di Stato e per le altre agevolazioni che attribuiscono un beneficio calcolato in percentuale sul costo degli investimenti effettuati.

Si tratta dell’E.S.L., cioè del rapporto tra il valore dell’agevolazione e il valore dell’investimento ammesso (al lordo dell’imposizione fiscale).

Fanno eccezione a questa regola generale le agevolazioni spettanti in regime de minimis.

L’esatta quantificazione di quest’ultime infatti, è solo nominalmente parametrata ad una percentuale rispetto al costo degli investimenti in quanto, di fatto, l’ammontare dell’agevolazione può dipendere da una serie di fattori, non ultimo dei quali l’ammontare delle altre agevolazioni de minimis già fruite del triennio di riferimento, eventualmente anche in capo alla c.d. “impresa unica”.

Per altre agevolazioni, non sempre vale il principio di una percentuale rispetto al costo di acquisto dei beni; infatti, per le agevolazioni rappresentate, pur sempre da aiuti di Stato, ma nella forma tecnica di contributi in conto interessi (esempio: Sabatini ter) o da altre forme di garanzia per prestiti aziendali, l’esatta determinazione dell’agevolazione di solito risulta da lettere o attestazioni rilasciate dai soggetti finanziatori, con le quali si da atto di come l’ammontare del contributo in conto interesse rappresenti una percentuale dell’investimento.

Per quanto riguarda, invece, le altre tipologie di agevolazioni fiscali, alcune di queste sono sicuramente commisurate al costo dei beni e, quindi, non presentano problemi di determinazione, mentre altre impongono la determinazione dei benefici cui danno diritto, mediante la riduzione delle imposte dovute.

Ci si riferisce, in particolare, al super e all’iper ammortamento che, aumentando del 40 o del 150% il costo dei beni strumentali nuovi, consentono di operare una deduzione dal reddito di impresa, con un corrispondente risparmio di imposte.

Ed è appunto la misura di questo risparmio di imposta che rappresenta l’entità dell’agevolazione.

Si tratta di applicare, in pratica, il principio manifestato nella circolare n. 61/E/2007 in tema di deduzione del cuneo fiscale ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP.

All’epoca, venne chiarito che è il risparmio d’imposta ottenuto dai contribuenti (e non già la deduzione operata) che rileva ai fini agevolativi.

Le stesse considerazioni fatte per il super e iper ammortamento valgono anche per il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, oggetto dell’interpello richiamato all’inizio, trattandosi di agevolazione che, pur essendo parametrata in una percentuale fissa al costo dell’investimento, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e, pertanto, attribuisce un ultriore vantaggio rappresentato dal conseguente risparmio fiscale

Una volta determinato il risparmio complessivo derivante dall’applicazione dell’agevolazione, sarà quindi possibile verificare se il cumulo delle agevolazioni ha comportato o meno il superamento del costo del bene agevolato.

Di seguito, si riportano due esempi, redatti sulla base di aliquote massime applicabili:

 

Esempio 1: Cumulo effettuato da SRL (non in trasparenza) per bonus investimenti e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (ex iper ammortamento)

Si ipotizzi che, su un investimento di 100, il soggetto intenda fruire delle seguenti agevolazioni:

  • bonus investimento (credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex aart. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015), nella misura massima del 45%;
     
  • credito d’imposta del 40% (introdotto in sostituzione dell’iper ammortamento) per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, previsto al comma 192 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.

1° operazione: è possibile il cumulo dell’aiuto con il credito d’imposta? L’esame delle relative discipline consente il cumulo in quanto il nuovo credito d’imposta costituisce misura a carattere generale ed è cumulabile con gli aiuti di Stato, tra i quali rientra il bonus investimenti.

2° operazione: ci sono dei limiti da rispettare? I limiti sono quelli del 45% per gli aiuti di Stato e il limite del costo del bene per il cumulo delle due agevolazioni.

3° operazione: come si determina il cumulo? Il cumulo dei due aiuti non può superare il costo dei beni, tenendo conto anche della non concorrenza del nuovo credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, coma da citato comma 192.

CUMULO BONUS SUD = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

+

CREDITO D’IMPOSTA 40%

LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO

 

 

= 45%

 CREDITO D’IMPOSTA

 

 

=40%

 RISPARMIO IRES 24%

RISPARMIOIRAP 4,82%

SU 40 

= 11,53%

 CUMULO = 96,53% DEL COSTO

Il cumulo è possibile in quanto non viene superato il limite del costo del bene.

 

Esempio 2: Cumulo effettuato da persona fisica/socio società in trasparenza per aiuti di Stato e credito d’imposta per investimenti beni strumentali (ex iper ammortamento)

Si ipotizzi la stessa situazione dell’esempio precedente, realizzato però da una persona fisica o da un socio di società in trasparenza.

1° operazione: è possibile il cumulo dell’aiuto con il credito d’imposta? L’esame delle relative discipline consente il cumulo in quanto il nuovo credito d’imposta

costituisce misura a carattere generale ed è cumulabile con gli aiuti di Stato, tra i quali rientra il bonus investimenti.

2° operazione: ci sono dei limiti da rispettare? I limiti sono quelli del 45% per gli aiuti di Stato e il limite del costo del bene per il cumulo delle due agevolazioni.

3° operazione: come si determina il cumulo? Il cumulo dei due aiuti non può superare il costo dei beni, tenendo conto anche della non concorrenza del nuovo credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP del credito d’imposta.

A tal fine, si rileva che occorre determinare il risparmio fiscale derivante dalla non concorrenza del nuovo credito ai fini della determinazione del reddito d’impresa e, conseguentemente del reddito complessivo del soggetto.

Ipotizzando l’applicazione dell’aliquota IRPEF massima del 43% e un 3% di addizionali regionali e comunali, la situazione diventa la seguente:

CUMULO BONUS SUD = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

+

CREDITO D’IMPOSTA 40%

LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO

 

 

 

= 45%

 CREDITO D’IMPOSTA

 

 

  

=40%

 RISPARMIO IRPEF 43%

RISPARMIO ADDIZIONALI 3%

RISPARMIOIRAP 4,82%

SU 40 

= 20,33%

CUMULO = 105,33% DEL COSTO

Nell’esempio proposto, risulta superato il limite del costo del bene agevolato in virtù della determinazione del risparmio fiscale determinato in base all’aliquota massima ai fini IRPEF.

Con molta probabilità non si sarebbe superato il limite del costo del bene ove fossero state applicate le effettive aliquote IRPEF, ma questa verifica può essere effettuata solo con dati reali.

In ogni caso, ove il superamento del limite dovesse persistere anche con le aliquote effettivamente applicate, si dovrà provvedere alla rideterminazione del credito spettante (4° operazione eventuale).

 

4° operazione eventuale: ricondurre l’ammontare del cumulo al limite del costo

Dall’ultimo esempio, si rileva come sussista, in alcuni casi, la concreta possibilità che il cumulo comporti il superamento del costo dei beni oggetto di investimento.

Si pone, quindi, la necessità di rideterminare le agevolazioni fruibili al fine di ricondurre il cumulo delle stesse nei limiti del costo dei beni agevolati, non risultando possibile, per evidenti ragioni, fruire di agevolazioni per importo superiore a quanto investito.

In tali casi, spetta al beneficiario il controllo del rispetto del limite del costo del bene agevolato e spetta sempre al beneficiario ricondurre l’ammontare complessivo delle agevolazioni a tale limite.

Così, riprendendo il precedente esempio 2 nel quale, come si è visto, viene a determinarsi un ammontare complessivo di agevolazioni superiore al costo, il controllo del rispetto potrebbe intervenire mediante la fruizione del nuovo credito d’imposta non per il 40% ma in una misura tale che consenta, congiuntamente al risparmio fiscale e all’altra agevolazione, di non superare il predetto limite.

Al riguardo, ci si chiede se sia possibile limitarsi nella fruizione del nuovo credito d’imposta in modo tale da non superare il costo del bene agevolato.

La questione è più che fondata in quanto, ad esempio nell’ambito delle discipline de minimis, non è possibile fruire dell’agevolazione quando la sua fruizione farebbe superare il limite triennale previsto per il settore di attività, né è possibile fruirne in parte fino al raggiungimento del limite.

Per tutte le altre discipline, invece, si deve ritenere che sia possibile fruire parzialmente dell’agevolazione, in modo da non superare il predetto limite del costo del bene.

Ovviamente, deve trattarsi di agevolazione suscettibile di essere frazionata, il che può avvenire, ad esempio, per le agevolazioni di tipo automatico in cui determinazione e fruizione della stessa sono rimessi alle decisioni del beneficiario, il che avviene, solitamente, per le agevolazioni di tipo fiscale rappresentate da crediti d’imposta e da deduzioni come sono il super ammortamento e l’iper-ammortamento.

Una simile conclusione, cioè il fatto che si possa ridurre autonomamente l’agevolazione spettante, è confortata da un chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in materia di cumulo del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo con altre agevolazioni non frazionabili.[2]

Infatti, con la circolare n. 12/E/2017 l’Agenzia ha chiarito che, in presenza di altra agevolazione, occorre calcolare il credito d’imposta teoricamente spettante e, successivamente, verificato il superamento del limite dei costi ammissibili, il soggetto sarà tenuto “a ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta de quo”.

Il menzionato chiarimento dovrebbe consentire, quindi, di ridurre ogni altra agevolazione frazionabile, in modo da rispettare il limite dei costi ammissibili.

Nel caso dell’esempio 2, risultando molto più complicato ridurre il bonus sud, la riduzione non può che interessare il nuovo credito d’imposta.

 

***

 

NOTE

[1] Casi particolari di cumulo possono riguardare, però, altre situazioni quali la possibilità di cumulo in capo ad uno stesso soggetto, anche per tipologie differenti di spese ritenute ammissibili, come nel caso degli aiuti de minimis o aiuti conseguenti all’epidemia da Covid 19, ovvero la possibilità di cumulo in capo ad un beneficiario rappresentato da un insieme di soggetti economici fra loro collegati, come nel caso dell’impresa unica del regime de minimis, Su tutti gli aspetti del cumulo di più agevolazioni sugli investimenti, cfr. il recente e-book di V. DULCAMARE – L. LELLA, Il cumulo delle agevolazioni sugli investimenti, in www.commercialistatelematico.com.

[2] Per agevolazioni frazionabili devono intendersi tutte quelle agevolazioni nelle quali sussiste l’intervento di un terzo soggetto, quale può essere un qualunque ente concedente, o una particolare modalità di accesso, quale può essere la presentazione di un’istanza.

 

A cura di Vito e Giuseppe Dulcamare

Mercoledì 23 settembre 2020

Il cumulo delle agevolazioni sugli investimenti

eBook di analisi del cumulo di agevolazioni relative ad investimenti in beni ammortizzabili

134 pagine in formato PDF 
Autori: Vito Dulcamare, Lucia Lella
Ed. settembre 2020

La materia delle agevolazioni alle imprese, di qualunque natura (finanziarie, fiscali, previdenziali, ecc.), evidenzia, nella concreta applicazione da parte dei destinatari, non poche criticità che – ove affrontate in maniera non appropriata – possono condurre persino alla revoca delle agevolazioni concesse e all’irrogazione di pesanti sanzioni.

Tali criticità solitamente originano dalla incompleta regolamentazione delle singole agevolazioni e dagli scarni chiarimenti forniti dai soggetti ordinariamente preposti alla gestione delle stesse (MISE, Agenzia delle entrate, Enti previdenziali, Regioni, ecc.).

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