Le agevolazioni originate dal COVID-19 sono, entro alcuni limiti cumulabili fra loro, oltre che con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis.
La questione che ci si pone è se, trattandosi di agevolazioni alcune tassabili ed altre no, si debba tener conto del valore nominale delle stesse oppure si debba tener conto anche del risparmio fiscale conseguente per capire se si sono superati i limiti previsti dalla legislazione europea.
E’ noto che le agevolazioni originate dal COVID-19 sono, entro alcuni limiti, cumulabili fra loro, oltre che con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis.
La questione che ci si pone è se, trattandosi di agevolazioni alcune tassabili ed altre no, si debba tener conto del valore nominale delle stesse oppure si debba tener conto anche del risparmio fiscale conseguente.
Unica interpretazione coerente con il sistema è quella che impone di tener conto del solo valore nominale.
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Il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato
Per far fronte all’emergenza legata all’epidemia da Covid-19, la Commissione europea ha adottato alcuni provvedimenti che, ai sensi dell’art. 107 del Trattato UE, consentono agli Stati membri di derogare alla ordinaria disciplina in materia di aiuti di Stato.
In particolare, con la Comunicazione 2020/C 91 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”[1], modificata ed integrata già tre volte, è stata riconosciuta la possibilità di riconoscere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie su prestiti, tassi di interesse agevolati, assicurazione del credito all’esportazione e partecipazione al capitale delle imprese non finanziarie.
Il Quadro temporaneo prevede la possibilità di cumulare le agevolazioni da Covid-19 sia con altre agevolazioni ordinarie sia con altre agevolazioni temporanee.
Cumulabilità tra aiuti temporanei e con le misure ordinarie
Il punto 20 della Comunicazione 2020/C 91, come modificato dalle successive Comunicazioni, prevede quanto segue:
“Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa.
Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.”
In linea di massima, quindi, le agevolazioni concesse in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 saranno cumulabili:
- fra loro, fermo restando il rispetto di particolari limiti per settore di attività;
- con altri aiuti qualificati de miminis;
- con gli aiuti ordinariamente previsti, nel rispetto delle relative discipline.
Le esclusioni dal cumulo
Il Quadro temporaneo prevede, in ogni caso alcune esclusioni dal cumulo.
In particolare, il punto 24-bis esclude che si possano cumulare gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 (aiuti sotto forma di garanzia su prestiti) e della sezione 3.3 (aiuti sotto forma