Venti anni di Statuto del contribuente: motivazione dell'accertamento catastale

Lo Statuto dei Diritti del Contribuente, entrato in vigore il 1° agosto 2000, compie venti anni. E’ una legge importante perché stabilisce principi che devono essere rispettati nei rapporti tra contribuenti e fisco.
Purtroppo, si tratta soltanto di legge ordinaria, che in quanto tale è stata spesso derogata dal legislatore fiscale, come per esempio con gli ultimi tre decreti-legge emanati durante il periodo Covid-19. Per dare maggiore dignità al suddetto Statuto sarebbe necessario inserirlo tra le norme costituzionali, in modo che non sia continuamente derogato.
Un principio importante stabilito dallo Statuto è quello della chiarezza e motivazione degli atti, principio spesso utilizzato dalla Cassazione per l’annullamento degli accertamenti catastali.

Il principio di chiarezza e motivazione degli atti e il classamento delle unità immobiliari 

statuto contribuente motivazione accertamento catastaleMotivazione dell’accertamento catastale: un principio importante stabilito dallo Statuto è quello della chiarezza e motivazione degli atti, previsto e disciplinato dall’art. 7 Legge n. 212/2000 cit..

Questo principio è stato più volte utilizzato dalla Corte di Cassazione per l’annullamento degli accertamenti catastali.

L’atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (artt. 61 del D.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142 e 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138).

Categoria e classe costituiscono, quindi, i due distinti segmenti dell’unitaria operazione del classamento.

 

Categoria e classe: il ruolo della microzona

Ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 23 marzo 1938 n. 138, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

Viene anche precisato che, per qualità urbana della microzona, si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi e, per qualità ambientale, il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (art. 8, commi 6, 7 e 8, del D.P.R. 23 marzo 1938 n. 138).

L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all’art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. “Statuto del contribuente”), che a sua volta richiama l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione».

(Per approfondire…“Riclassamento per microzona, atto motivato” di Davide Di Giacomo)

 

Estimo catastale e motivazione dell’accertamento catastale

In tema di estimo catastale, l’obbligo di motivazione a carico dell’Amministrazione Finanziaria si atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente.

La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto.

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia del Territorio competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd. “DOCFA“; a fronte di tali dichiarazioni l’ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d’ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.

Nell’ipotesi in cui l’avviso di classamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA“, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.

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A cura di Avv. Maurizio Villani

Sabato 1 agosto 2020

 

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