Analizziamo il caso di fattura generica collegata ad un contratto
Deducibilità dei costi da fattura generica: l'onere della prova
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 gennaio 2020, n. 1468 ha salvato la fattura generica, corroborata da un contratto.
(Per approfondimenti sulla fattura generica leggi "La fattura generica può integrare la prova del reato" di Massimo Genovesi)
Osserva la Corte che, in tema di deducibilità di costi risultanti da fatture generiche, effettivamente l’onere della prova va posto a carico del contribuente, come rileva Cassazione n. 13882/2018, proprio in relazione ad un caso caratterizzato dalla genericità delle fatture in violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972:
“l’Amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’art. 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’i.v.a. l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta (così Corte giustizia UE, 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliarios e Turísticos SA v Autoridade Tribudria e Aduaneira)”.
Nel caso in esame, la CTR ha dato atto della circostanza che:
“il contribuente aveva concretamente assolto il prescritto onere probatorio, fornendo una convincente dimostrazione dell’esistenza di contratti che, in riferimento a fatture ritenute succinte dall’Ufficio, evidenziavano puntualmente il contenuto dei lavori realizzati, il tempo ed il luogo de