Decreto Agosto: ulteriori aiuti per il settore turismo

Il decreto di Agosto amplia gli interventi (anche) a favore del settore turismo: la moratoria delle rate dei mutui e l’esenzione dall’IMU per turismo e spettacolo

Il settore del turismo è stato, come a tutti noto, quel settore che ha subito, forse più degli altri, gli effetti negativi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, sebbene negli anni passati abbia influito, in maniera sostanziale alla crescita del PIL nazionale, ovviamente contribuendo a dar lavoro alle economie locali. Ciò giustifica il particolare interesse del Governo ad alleviare i danni subiti dal settore.

I precedenti legislativi

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio), aveva affrontato con dovizia di particolari la situazione drammatica del settore turistico, attraverso specifiche norme, tal volta intrecciate con le norme a favore della cultura:

  • art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, su cui ci soffermiamo tra poco;
  • artt. 68 e 70 – contenenti misure in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, nonché in materia di Cassa integrazione in deroga;
  • art. 95 – per favorire interventi, in aziende anche del turismo, per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto, tra l’altro di D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale);
  • art. 176 – riconoscendo un credito per le vacanze (Tax credit vacanze) ai turisti;
  • art. 177 – contenente l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU per il settore turistico, con riferimento agli:
  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • art. 178 – creando uno specifico e capiente Fondo per il turismo, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
  • art.  179  creando un altro adeguato “Fondo per la promozione del turismo in Italia”;
  • art. 182 – Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico, su cui diamo qualche dettaglio tra poco;
  • art. 222 – esonerando le imprese, appartenenti tra le altre, alle filiere agrituristiche, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, tranne l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

e con norme estese a tutti i settori, tra le quali si ricordano le seguenti:

  • art. 17-bis, che proroga la sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo dal 1° settembre 2020 (Termine così fissato, dall’art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27) al 31 dicembre 2020;
  • art. 24, che ha escluso il versamento del saldo dell’IRAP, dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta dell’IRAP), nonché del versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP, relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, disponendo, altresì, che detto versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta;
  • art. 25, che ha stabilito, in presenza di alcune condizioni, l’elargizione di un contributo a fondo perduto;

oltre ad un innumerevole incremento di fondi per sostenere l’attività turistica, vocazione specifica di talune regioni e di taluni comuni italiani.

 

Le modifiche apportate agli artt. 28 e 182, del D.L. n. 34/2020

L’art. 28, del predetto D.L. n. 34/2020, aveva stabilito che fosse riconosciuto un credito per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per l’affitto d’azienda.

In particolare, è stato riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta in ragione del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili, versato nell’anno 2020, relativamente a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. l’immobile fosse destinato ad uso diverso da quello abitativo, ovvero utilizzato nell’esercizio “dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”;
  2. l’impresa o il lavoratore autonomo avesse realizzato, nel periodo d’imposta precedente alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni;
  3. i conduttori – quindi gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo beneficiari del credito d’imposta – avessero subito una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Tuttavia, per i soggetti che avessero iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che, a partire dalla data dall’insorgenza dell’evento calamitoso[1], avessero il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza fossero ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, il contributo sarebbe stato riconosciuto, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi;

Il suddetto credito d’imposta si riduce:

  • dal 60% al 30% del canone, in presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • dal 60% al 20% del canone, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente;
  • dal 60% al 10% del canone, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente, in presenza di contratti, come meglio evidenziati al precedente numero 1).

Il credito d’imposta in questione è stato riconosciuto anche agli enti non commerciali, agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, naturalmente destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Ed ecco l’interesse specifico, aggiungo dovuto, verso il settore turistico (Comma 3, dell’art. 28, del D.L. n. 34/2020). Ebbene, il credito d’imposta in argomento è attribuito, a prescindere dal volume di ricavi e compensi realizzato nel periodo d’imposta precedente:

  • alle strutture alberghiere e agrituristiche;
  • alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

Stante così la normativa, l’art. 77, del D.L. n. 34/2020, ha modificato l’anzidetto art. 28, del D.L. n. 34/2020, come segue:

  1. a) nel comma 3, dopo la parola «alberghiere» ha aggiunto la parola: «, termali», in tal modo estendendo alle imprese termali le agevolazioni specifiche delle imprese alberghiere;
  2. b) nel comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio». In pratica, il credito d’imposta, nelle misure più sopra evidenziate, sono estese al mese di giugno (in precedenza, il credito d’imposta era limitato ai mesi di marzo, aprile e maggio), laddove per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il credito d’imposta è ampliato anche al mese di luglio (in precedenza, il credito d’imposta era limitato ai mesi di aprile, maggio e giugno).  

Sempre l’art. 77, del D.L. n. 104/2020, ha integrato le categorie di imprese che devono essere agevolate nella ripartizione e assegnazione di risorse (Si veda l’art. 182, comma 1, del D.L. n. 34/2020), in considerazione dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, aggiungendo alle agenzie di viaggio e ai tour operator anche le guide e gli accompagnatori turistici.

 

La moratoria delle rate dei mutui

L’art. 56, comma 1, lett. c, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, dopo aver premesso che la ripetuta emergenza epidemiologica da Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, in base all’art. 107, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, stabilisce che, per sorreggere le attività imprenditoriali danneggiate dalla ridetta epidemia, le microimprese e le piccole e medie imprese (Per la loro definizione, si veda la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/Ce del 6 maggio 2003), aventi sede in Italia, possono usufruire sino al 30 settembre 2020, dietro richiesta, con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing, per le rate in scadenza fino alla stessa data del 30 settembre 2020. Di conseguenza, il piano di ammortamento del debito è rateizzato, insieme agli elementi accessori e senza alcuna formalità, “secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”. Le imprese interessate possono chiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a versare le quote interessi.

Orbene, limitatamente alle imprese del comparto turistico, l’anticipata moratoria straordinaria, concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata  sino al 31 marzo 2021 (Per le imprese di altri settori produttivi, come è stato anticipato, la proroga è fissata sino al 30 settembre 2020).

 

L’esenzione dall’IMU per i settori del turismo e dello spettacolo

Gli immobili di cui alle lettere a), b) e c), dell’Allegato A, avevano già usufruito dell’esenzione dell’Imposta municipale (Art. 1, commi da 738 a 783, della L. 27 dicembre 2019, n. 160), relativamente alla prima rata, come disposto dall’art. 177, del D.L. n. 34/2020. Comunque, con l’attuale disposizione, ad opera dell’art. 78, del D.L. n. 104/2020, si chiarisce che l’esenzione si estende anche alle pertinenze.

Inoltre, l’esenzione riguardante le successive lettere d) ed e), dell’Allegato A, è condizionata al fatto che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In particolare, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili [Si veda la lett. e), dell’Allegato A], sempre che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, usufruiscono dell’esenzione anche per gli anni 2021 e 2022.

 

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

Si premette che l’art. 10, del D.L. 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito nella L. 29 luglio 2014, n. 106, per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, ha riconosciuto, per gli anni 2014, 2015 e 2016, un credito d’imposta in ragione del 30% delle seguenti spese sostenute – entro il tetto di € 200.000:

  • per interventi di ristrutturazione edilizia [Art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380];
  • per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (L. 9 gennaio 1989, n. 13, D. del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e L. 3 marzo 2009, n. 18);
  • per interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.

Per un completo quadro della tipologia delle imprese ammesse al credito, nonché per un’esauriente disamina delle spese ammissibili, si rimanda al D.M. 7 maggio 2015, al Provvedimento 14 gennaio 2016 e all’art. 1, comma 6, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Il predetto credito d’imposta, però in misura del 65%, è stato reiterato per gli anni 2017 e 2018, dall’art. 1, comma 4, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, a condizione che gli interventi perseguano anche l’obiettivo di efficienza energetica (comma 2, richiamato dal successivo comma 4, dell’art. 1, della L. n. 232/2016). L’ampliato credito d’imposta è stato esteso anche:

  1. alle strutture che svolgono attività agrituristica (L. 20 febbraio 2006, n. 96, e pertinenti norme regionali);
  2. alle strutture termali (Art. 3, della L. 24 ottobre 2000, n. 323). Per dette strutture, le spese ammissibili al credito d’imposta comprendono la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Premessa questa la situazione normativa, l’art. 79, del D.L. n. 104/2020, ha ampliato ai due periodi d’imposta 2020 e 2021 (rectius: “per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019”) il credito d’imposta in commento del 65%. Detto credito – lo ribadisce il suddetto art. 79 – è utilizzabile solo in compensazione, in base all’art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza osservare il precetto della ripartizione in quote annuali (3 quote annuali) dettato dal suddetto art. 10, comma 3, del D.L. n. 83/2014. Per tutto quanto non disposto diversamente dall’art. 79, del D.L. n. 104/2020, si rimanda alle disposizioni dell’art. 10, del D.L. n. 83/2014.

Il comma 2, del ridetto art. 79, del D.L. n. 104/2020, richiama, tra i destinatari del credito d’imposta, le strutture ut supra i. e ii. (Queste ultime anche per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali), aggiungendovi le strutture ricettive all’aria aperta.

Infine, si rimanda ad un decreto attuativo, da emanarsi entro il 30 agosto 2020 (cioè entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020), che aggiorni l’anticipato D.M. 7 maggio 2015 alle nuove disposizioni recate dall’art. 79, del D.L. n. 104/2020.

 

Allegato A – Immobili del settore turistico esonerati dal pagamento della seconda rata dell’IMU, per l’anno 2020
  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delleattività ivi esercitate;
  5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
NOTA

[1] Il Consiglio dei Ministri, con Delibera 31 gennaio 2020, ha fissato il periodo dello stato di emergenza per sei mesi, cioè sino al 31 luglio 2020. Quindi, con Delibera del 29 luglio 2020, ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020.

a cura di Salvatore Dammacco

19 Agosto 2020

Il testo integrale del decreto di Agosto 2020 è leggibile qui