Contributo a fondo perduto per attività esercitate nei centri storici

di Nicola Forte

Pubblicato il 28 agosto 2020

Il decreto di Agosto prevede un nuovo contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali siti nei centri storici delle città con più alta vocazione turistica verso l'estero, per compensare le perdite causate dalla pandemia Covid 19.
Ecco in quali casi spetta...

La manovra d’estate ha previsto ulteriori sostegni economici alle imprese e ai professionisti. L’art. 59 del D.L. n. 104/2020 ha così disposto la possibilità di fruire di un ulteriore contributo a fondo perduto per attività esrcitate nei centri storici, con un meccanismo simile a quello indicato dall’art. 25 decreto Rilancio. L’ambito applicativo è, però, più circoscritto anche se, una delle condizioni per poterne fruire, è costituita dalla riduzione del fatturato.

Contributo fondo perduto centri storici: i soggetti interessati e le condizioni

Il beneficio spetta esclusivamente alle attività di impresa aventi ad oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi al pubblico. Tale espressione, utilizzata dal legislatore, deve essere intesa con riferimento ai soggetti esercenti le attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.

Sono esclusi dal bonus gli esercenti arti e professioni. Dovrebbero, invece, accedere al contributo gli enti non commerciali per le attività commerciali eventualmente esercitate, sia pure in via sussidiaria, rispetto a quelle istituzionali, a condizione, però, come per gli altri soggetti, di essere rivolte al pubblico. Inoltre, dalla relazione tecnica si desume che possono percepire il contributo anche i contribuenti che determinano il reddito secondo i criteri forfetari di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014.

Un’ulteriore limitazione per l’accesso al contributo riguarda il luogo di esercizio delle predette attività. Infatti, il beneficio spetta a condizione che le attività siano svolte nelle zone A ed equipollenti, cioè nei centri storici di ventinove città ad alta vocazione turistica. Si tratta di Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

  • per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

In considerazione delle limitazioni territoriali previste dalla disposizione in commento sono esclusi i contribuenti che esercitano l’attività di impresa i Comuni “minori” non aventi le su indicate caratteristiche.

L'elenco delle città per cui spetta il contributo a Fondo perduto è leggibile qui

Per i soggetti che esercitano attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, come ad esempio il servizio taxi, assume rilevanza l’intero territorio comunale. Invece, non è stata prevista alcuna agevolazione per i soggetti esercenti attività di impresa nei Comuni per i quali sia stati dichiarati stati di emergenza.

Ulteriore condizione: la riduzione del fatturato

Al fine di beneficiare del contributo fondo perduto centri storici è irrilevante l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta 2019. Sotto questo profilo la disposizione è diversa rispetto al testo dell’art. 25 del decreto Rilancio. L’unica condizione necessaria posta dalla novella è che l’ammontare del “fatturato e i corrispettivi” del mese di giugno dell’anno 2020, abbia subito una riduzione di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Ai fini del calcolo del fatturato valgono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sia ai fini della sospensione dei tributi, sia ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal citato art. 25 del decreto Rilancio.

Il contributo spettante deve essere determinato applicando alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi del predetto periodo di giugno 2020, rispetto a giugno 2019 le seguenti percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi conseguiti nel precedente periodo di imposta 2019:

  • 15% fino a 400.000 euro;
  • 10% da 400.000 a 1 milione di euro;
  • 5% oltre 1 milione di euro.

I criteri di determinazione, a parte la riduzione dell’ultima aliquota del 5%, sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti per l’attribuzione del beneficio ex art. 25. E’ previsto lo stesso importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi. E’ anche previsto, e sotto questo profilo rappresenta una novità, un contributo massimo di 150.000 euro.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° luglio 2019, pur in mancanza del parametro mensile per la determinazione della riduzione del fatturato, l’art. 59, comma 4 dispone il diritto alla percezione del contributo in misura fissa.
I contribuenti interessati ed in possesso dei predetti presupposti, dovranno presentare un’apposita istanza con modalità telematiche come già disposto dal citato art. 25. L’accredito sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente con l’IBAN indicato dal contribuente. Il quadro di riferimento non è, però, ancora completo, essendo necessario attendere l’approvazione di un decreto di attuazione.

Il contributo non è tassabile, né ai fini Irap, né ai fini delle imposte sui redditi e non è cumulabile con il bonus previsto per le imprese che operano nel settore della ristorazione di cui all’articolo 58 del D.L. n. 104/2020.

28 Agosto 2020

Nicola Forte