Il romanzo delle imprese in difficoltà alla caccia del Contributo a Fondo Perduto. Per fortuna è intervenuta la Commissione Europea!

Le cosiddette imprese in difficoltà, ad esempio le SRL e società di persone con perdite pregresse oppure con troppi e vecchi prelievi soci, hanno diritto al contributo a fondo perduto.

imprese in difficoltà fondo perdutoIl titolo più adatto di questa assurdità sarebbe forse Indiana Jones ops… Il contribuente e il Contributo maledetto.

La storia è ormai nota ai nostri utenti, Commercialista Telematico l’ha già affrontata con un intervento del 7 luglio scorso.

 

Perdite o troppi prelievi escludono il Contributo Fondo Perduto?

(Per approfondire leggi qui…)

ma riepiloghiamola rapidamente:

  • l’articolo 25 del DL 34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, pubblicato in G.U. il 19/5/2020, ha statuito – a favore di determinati soggetti – un contributo a fondo perduto, variabile in base alla diminuzione del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 e parametrato anche al volume dei ricavi/compensi dell’anno 2019; si tratta di una indennità accolta molto favorevolmente che ha lo scopo di sostenere economicamente i contribuenti colpiti dall’emergenza finanziaria causata dal diffondersi del Coronavirus.
     
  • un mesetto dopo, il 13/6/2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la sua circolare n. 15/E nella quale a pagina 22 ha precisato che:

    L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).Qualsiasi riferimento nel quadro temporaneo alla definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.”

 

Imprese in difficoltà e regolamenti europei

E a cosa fanno riferimento i regolamenti andati a pescare dall’Agenzia?

Sostanzialmente:

  • nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
    Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.
    Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
     
  • per le società di persone: nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. (E ci si pone il problema dei prelievi dei soci: fino a quando possono essere considerati crediti e non perdite?)

Quindi, come detto, un mesetto dopo la pubblicazione del Decreto 34 è arrivata una “bomba” inaspettata; il tempo di leggere la circolare e interpretarla, tirando fuori i regolamenti europei, e ci si è resi conto che tante aziende avevano già richiesto il contributo senza averne diritto a causa di perdite magari molto vecchie (o nel dubbio di come potrebbero essere considerati i prelievi dei soci nelle società di persone, magari bloccati da tempo in bilancio).

Naturalmente l’agenzia delle entrate deve fare il suo lavoro ma (anche) in questo caso ha dato proprio l’impressione di fare il possibile per mettere in difficoltà i contribuenti: “L’aiuto non può essere concesso…” (!!!)… come è “suonato” male alle orecchie di contribuenti e commercialisti!

Cosa è successo?

In considerazione delle enormi sanzioni (anche penali) a cui va incontro chi richiede il contributo senza averne diritto, tantissime aziende e lavoratori autonomi hanno dovuto rinunciare alla richiesta e nel caso questa fosse già stata inviata sono nati ulteriori guai: tanti contribuenti avevano già ricevuto il contributo e la sua restituzione (immaginiamoci la delusione e gli improperi degli imprenditori con attività chiuse quando hanno saputo della necessità di restituire i soldi già ricevuti!!) comporta addirittura anche il pagamento di sanzioni (seppur ridotte al 10%, se restituiti rapidamente, e interessi).

Ma – per fortuna in questo caso – la telenovela non è finita!

La nuova interpretazione europea cambia la situazione delle imprese in difficoltà

Interviene a questo punto la Commissione Europea, contattata sicuramente allo scopo, che una ventina di giorni dopo la Circolare dell’agenzia interviene ufficialmente con una Comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 2 luglio 2020.

Attraverso questo documento (2020/C 218/03) (lo trovi in allegato qui sotto l’articolo, tasto PDF rosso, NdR) la Commissione va a modificare il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza.

Altra, positiva questa volta, novità. Cambia tutto un’altra volta!

La Comunicazione ha lo scopo di chiarire e modificare le condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili, dato che l’obiettivo degli aiuti è quello di fornire un sostegno mirato ad imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19 e che ovviamente non siano già decotte per altri motivi.

Al punto 6 dell’introduzione si legge testualmente:

La Commissione ritiene pertanto opportuno includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

E al punto 15 delle varie modifiche apportate:

“In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Bene, all’agenzia delle entrate serviva giustamente un intervento della Commissione in modifica dei Regolamenti. La modifica è arrivata.

 

E ora?

Le aziende ed i loro consulenti auspicano ora che i Responsabili del Fisco diano le corrette direttive agli uffici periferici perché non si accaniscono contro i contribuenti che in questo periodo (che va dal 19/5/2020, data decreto, passando attraverso il 15/6, data circolare, e il mese di luglio – che ha già tante innumerevoli scadenze e burocrazia da adempiere, ne vogliamo parlare??) potrebbero aver prima presentato la richiesta del contributo a fondo perduto poi abbiano presentato la rinuncia e ora a seguito dell’intervento della C.E. “tornano” ad averne diritto!

L’auspicio è che vengano riconosciuti i soldi che spettano alle aziende senza metterli in difficoltà burocratica ma anzi che questi contribuenti siano AIUTATI a risolvere i possibili intoppi burocratici che purtroppo ci aspettiamo.

Ci piacerebbe essere favorevolmente impressionati dal prossimo agire in merito da parte degli Uffici, potremo testare l’aupicato miglioramento del rapporto contribuenti/Fisco continuamente richiamato negli interventi dell’Agenzia. 

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Il caso delle imprese in difficoltà causa Covid: accesso alle agevolazioni ordinarie 

 

A cura di Roberto Pasquini

Lunedì 13 luglio 2020

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