Perdite o troppi prelievi escludono il Contributo Fondo Perduto?

Un passaggio importante della circolare n. 15/E dell’agenzia delle entrate mette in dubbio il Contributo a Fondo Perduto per tante società, in quanto tale forma di “aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà” in conformità con la normativa comunitaria. Attenzione quindi alle SRL con perdite (anche pregresse) e società di persone con prelievi soci mai restituiti.

perdite prelievi contributo fondo perdutoIn merito alla spettanza del Contributo Fondo Perduto

I contatti con tanti colleghi hanno portato a capire che non tutti non hanno approfondito più di tanto un passo contenuto in fondo alla circolare n. 15 del 13/6/2020 emessa dall’agenzia delle entrate, in particolare laddove in merito alla spettanza del Contributo Fondo Perduto si dice testualmente che:

L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Qualsiasi riferimento nel quadro temporaneo alla definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.”

 

Contributo a fondo perduto: come si esprime il regolamento UE

E’ quindi necessario evidenziare bene il testo dell’art. 2 punto 18 regolamento UE 651/2014 intitolato «impresa in difficoltà»: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
    Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.
    Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
     
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.
    Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;

  3. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
     
  4. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
     
  5. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
     

    1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
       
    2. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

 

Il caso più popolare

Focalizziamo l’attenzione sui casi più “popolari” delle suddette lettere a) e b), precisando che vengono richiamate solo società per cui si ritiene che il problema oggetto dell’interpretazione data dall’agenzia delle entrate non si pone per ditte individuali e professionisti.

Ciò che sostiene la circolare attraverso il richiamo ai Regolamenti UE è chiaro:

  • SRL con perdite superiori al 50% del capitale netto non hanno diritto alla percezione del Contributo fondo Perduto;
     
  • SNC o SAS, ad esempio, con perdite superiori alla metà dei fondi propri non ha diritto alla percezione del Contributo fondo Perduto.

Esempi?

  1. SRL con 100.000 euro di capitale sociale e 60.000 euro di perdite dell’esercizio 2019;
  2. SNC con situazione simile a quella di cui sopra.

 

Società di persone

Tra l’altro le società di persone possono anche avere una contabilità semplificata, nella quale non sono rilevati i conti di capitale: in tal caso in presenza di perdite sarebbe necessariamente predisporre conteggi extracontabili, misurando eventuali perdite pregresse ma anche eventuali finanziamenti – anche vecchissimi – erogati dai soci in copertura delle stesse.

Oppure si potrebbe anche interpretare il passaggio del regolamerto anche in altra maniera?

Siccome si deve fare riferimento ai “conti della società” ma non esiste un bilancio in quanto ci si trova in contabilità semplificata il problema non si pone?

Alcuni commentatori hanno anche evidenziato il problema delle tante società di persone nelle quali si rilevano dalla contabilità prelievi dei soci per importi molto elevati (proporzionalmente al patrimonio netto societario): questi prelievi sono iscritti in bilancio come crediti verso i soci… ma se la situazione di questi conti può far presumere all’Agenzia delle entrate che si sia di fronte a crediti irrecuperabili e quindi a perdite potrebbe scattare la riduzione dei fondi propri e di conseguenza il recupero del contributo a fondo perduto? …con gravissime conseguenze in termini di sanzioni, anche penali!

 

In conclusione

Tutto questo è molto discutibile in considerazione della attuale situazione di enormi difficoltà economiche e sanitarie che la Nazione ha affrontato e sta ancora affrontando.

La ratio del contributo è quella di aiutare le aziende a risollevarsi, ad uscire dalla difficoltà.

Anche perchè la riduzione del capitale alla metà non significa certo, automaticamente, che la società si trova in difficoltà.

Al contrario, potrebbe proprio essere il ricevimento del contributo a fondo perduto che la può aiutare a risollevarsi aiutandola a far fronte a qualche piccola/grande necessità finanziaria; al contrario, togliendogli il contributo si rischi di affossarla definitivamente.

Si pensi ad esempio anche al caso di chi ha già richiesto e ricevuto il contributo a fondo perduto (e magari già utilizzato per pagare dipendenti o fornitori) ma si trova nelle situazioni qui sopra descritte; dovrebbe restituire il contributo, aumentato di sanzioni e interessi.

Si veda anche: Contributo a fondo perduto per Covid-19: il ruolo dell’Agenzia Entrate

E’ opportuno che in sede di conversione del DL 34/2020 (la norma che all’articolo 25 regola il contributo a fondo perduto) il legislatore intervenga per precisare che questa indennità risarcitoria non rientra nelle disposizioni del Regolamento UE citato dall’agenzia delle entrate.

 

Commercialista Telematico

Martedì 7 luglio 2020