Il caso delle imprese in difficoltà causa Covid: accesso alle agevolazioni ordinarie

di Vito Dulcamare Giuseppe Dulcamare

Pubblicato il 7 ottobre 2021

Se le conseguenze del Covid hanno condotto alla perdita integrale del patrimonio netto al 31 dicembre 2020, l’impresa può accedere alle ordinarie agevolazioni per gli investimenti?

imprese in difficoltà agevolazioni

Le conseguenze della pandemia possono non essersi ancora manifestate del tutto ove si pensi ai rilevanti danni che potrebbero derivare alle imprese che, essendo divenute “in difficoltà” proprio a causa del Covid, non potrebbero accedere (e, se lo hanno fatto, dovrebbero incorrere in pesanti sanzioni) alle ordinarie agevolazioni (non covid) previste per gli investimenti in beni strumentali.

La chiusura dei bilanci e la redazione delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2020, infatti, stanno facendo emergere situazioni di rilevanti perdite d’esercizio che, in assenza di necessari interventi legislativi, possono impedire l’accesso a particolari agevolazioni.

E’ evidente il paradosso che, in mancanza di necessari ulteriori interventi, verrebbe a crearsi in quanto, da una parte, sono riconosciuti all’impresa una serie di contributi per far fronte alle perdite causate dalla pandemia o una serie di strumenti che rinviano l’impatto delle perdite sul patrimonio aziendale, come la sospensione della copertura delle perdite risultanti nel bilancio 2020, dall’altra, invece, le perdite causate dalla pandemia possono comportare l’esclusione dalle ordinarie agevolazioni ove azzerano il patrimonio netto ovvero lo riducono in misura rilevante.

Infatti, le principali ordinarie normative in materia di agevolazioni agli investimenti, ma anche per altre agevolazioni, escludono dall’accesso le imprese in difficoltà finanziaria, concetto questo che deriva dall’applicazione delle norme comunitarie in tema di aiuti di Stato alle imprese.

 

Il significato di impresa in difficoltà finanziaria

Secondo la Commissione Europea la situazione di “impresa in difficoltà” finanziaria è incompatibile con la concessione di aiuti finalizzati al perseguimento di fini diversi da quelli della risoluzione della crisi; per tale finalità, infatti, possono essere previsti specifici aiuti (c.d. “ai