Il non corretto inquadramento nel settore agricolo dell’azienda ha degli effetti anche sull’inquadramento dei lavoratori impiegati, per i quali bisognerà verificare, volta per volta, se le attività in concreto svolte possono essere ricondotte al lavoro agricolo.
Qualora così non fosse, sarà necessario effettuare il disconoscimento e conseguentemente i lavoratori potrebbero perdere le tutele ottenute proprio in ragione dell’appartenenza alla gestione agricola.
Soggetti rientranti nella definizione di lavoratori agricoli
Come noto, l’inquadramento previdenziale dei lavoratori del settore agricolo avviene sulla base dell’art. 6 della Legge n. 92/1979, nella sua versione modificata con il D.Lgs. n. 173/1998.
Tale articolo prevede che “agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato”, se l’assunzione è effettuata da:
- imprese non agricole, siano esse singole o associate, se i lavoratori sono addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli oppure ad attività di cernita, pulitura e imballaggio di prodotti ortofrutticoli, purché tali attività restino comunque connesse a quelle di raccolta (lett. d dell’art. 6);
- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, imboschimento, creazione, sistemazione, manutenzione di aree a verde, se i lavoratori interessati sono addetti a tali attività (lett. e dell’art. 6).
(Per approfondire…“L’assoggettamento alla contribuzione agricola unificata”)