Le imprese possono essere assoggettate a contribuzione previdenziale nell’ambito del settore agricolo in specifiche circostanze, ossia quando le attività in questione vengono esercitate in maniera prevalente.
Considerate però le varie casistiche nelle quali è possibile incorrere nello svolgimento di tali attività, l’INPS ha ritenuto necessario fornire chiarimenti e delucidazioni in merito all’assoggettamento alla contribuzione agricola per aziende, cooperative e organizzazioni.
Contribuzione agricola unificata per le attività connesse
Con Circolare INPS n. 94 del 2019 l’Istituto Previdenziale ha fornito chiarimenti con riferimento all’inquadramento di società, cooperative e organizzazioni di produttori, che svolgono – in connessione o meno con l’attività principale – attività diverse dalla coltivazione dei fondi, selvicoltura e dall’allevamento di animali (di cui all’art. 2135 c.c.), al fine dell’assoggettamento di tali attività secondarie alla contribuzione agricola unificata.
Contribuzione agricola unificata: il criterio di classificazione dei datori di lavoro
Ai sensi dell’articolo 49 della L. n. 88/1989 i datori di lavoro vengono classificati ai fini previdenziali e assistenziali: per il settore agricolo tale criterio si sostanza nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile, ossia fanno parte del “Settore Agricoltura” tutti i soggetti datori di lavoro, i quali operano in via principale in una delle attività di cui all’articolo 2135, comma primo, del Codice civile.
Qualunque sia la forma giuridica e la struttura economica con la quale operano (ossia ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi, organizzazione dei produttori), tali soggetti sono tenuti – per gli operai assunti le proprie dipendenze – all’assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.
Quali sono le attività connesse all’attività agricola principale?
In virtù dell’evoluzione organizzativa delle strutture produttive, con l’avanzamento di specifiche tecnologie e cambiamenti, si è reso necessario andare però a chiarire quali sono le attività svolte in connessione con l’attività principale, in quanto manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione di prodotti agricoli non sempre hanno una specifica definizione tale