Il Decreto Rilancio è intervenuto prorogando il divieto dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo per 5 mesi, fino alla data del 17 agosto 2020. Esaminiamo la nuova normativa in materia di licenziamento oggettivo.
Quali sono le tipologie di licenziamenti esclusi dalle limitazioni? Cosa succede se il licenziamento viene irrogato durante il periodo di divieto?
DL Rilancio e divieto di licenziamento: premessa generale
Come noto il “Decreto Rilancio” (art. 80 del Decreto Legge n. 34/2020) ha prorogato il divieto dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo per un totale di 5 mesi ovvero fino alla data del 17 agosto 2020 (in precedenza l’art. 46 del decreto Cura Italia (Decreto legge 17.03.2020, n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.03.2020, n. 70) aveva stabilito il divieto a far data dal “17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020”).
Ndr: Ci siamo occupati del divieto di licenziamento in diversi articoli…ad esempio:
NASpI non imponibile: istruzioni dal Fisco
Divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021
Le novità del DDL Bilancio 2021 per il lavoro
Decreto Agosto e divieto (mobile) di licenziamento
Licenziamenti e DL Rilancio: il punto della situazione
La nuova normativa in materia di licenziamento oggettivo di cui al Decreto Legge n. 18-2020 e del Decreto Legge n. 34-2020 stabilisce in buona sostanza quanto segue:
Licenziamenti collettivi di cui alla Legge n. 223-1991
A far data dal 17 marzo 2020 e fino al 17 agosto 2020 è preclusa la procedura in oggetto e, in buona sostanza:
“se un datore di lavoro volesse aprire una procedura per cessazione di attività deve lasciar trascorrere i i tempi dettati dalla normativa di cui al Decreto rilancio (occorre chiarire che restano invece valide le procedure collettive avviate prima della data in vigore del decreto Cura Italia)”.
NOTA
La Legge n. 223/1991 permette alle imprese, interessate da una riduzione o trasformazione di attività, di aprire tale procedura se intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia.
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