Tale casistica è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2020 e l’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilisce quali sono le condizioni e le modalità per ottenere la non imponibilità della NASpI anticipata.
La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, prevede l'esenzione dal pagamento dell'IRPEF per l'intero importo ricevuto a titolo di NASpI anticipata, se essa è stata richiesta in unica soluzione per la sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa.
In particolare in tale circostanza il soggetto dovrà in qualche modo attestare all'Istituto erogatore (INPS) l'effettiva destinazione di tale importo ricevuto a titolo di NASpI al capitale sociale della suddetta cooperativa.
L'Agenzia delle Entrate fornisce le specifiche modalità di gestione della non imponibilità ai fini IRPEF di tale contributo, oltre che le comunicazioni che consentono di verificare l'effettiva sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015), nonché le modalità per attestare all'Istituto e