Indicazioni della BCE sui limiti al contante

La BCE ha redatto vari pareri su proposte normative avanzate dai Paesi membri al fine di introdurre limiti all’utilizzo dei contanti, laddove nessuna norma comunitaria affronta comunque esplicitamente se, o in quale misura, possa essere consentito introdurre una limitazione più generale all’obbligo di accettare pagamenti in contanti.
In tal senso restano comunque fondamentali i principi generali di efficacia e proporzionalità.

bce limiti contanteLimiti al contante: premessa

Tra le proposte del cosiddetto Piano Colao ve ne è anche una sull’incentivo all’utilizzo dei pagamenti elettronici e sui limiti al contante, anche attraverso, ad esempio:

  • Ampliamento delle deduzioni/detrazioni dall’IRPEF per specifici pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, sull’esempio del Portogallo;
     
  • Credito di imposta per gli esercenti sull’utilizzo dei pagamenti elettronici;
     
  • Accordo con il sistema bancario/pagamenti elettronici per una riduzione delle commissioni per gli esercenti;
     
  • La promozione presso le istituzioni europee competenti della messa fuori corso delle banconote di maggior taglio (500 e 200 Euro);
     
  • Applicazione di una ritenuta (5%) a titolo d’acconto sull’IRPEF sui prelievi che eccedono un limite fisiologico.

Al di là del fatto che molte di tali proposte rientrano già nel piano Cashless del Governo, quanto ai limiti al contante giova evidenziare che il DL fiscale, DL 124/2019, ha comunque disposto che, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il limite all’utilizzo del contante scenda dagli attuali 3000 euro a 2.000 euro.

Dal 1° gennaio 2022 il limite passerà poi a 1.000 euro.

 

Le proposte normative della BCE sulle limitazioni all’uso del contante

Pochi sanno però che la BCE ha nel tempo redatto vari pareri su proposte normative avanzate dai Paesi membri proprio al fine di introdurre limiti all’utilizzo dei contanti (tra i pareri più recenti, quelli su Paesi Bassi, Grecia e Spagna).

Con Parere del 30.12.2019 (CON/2019/46), ad esempio, esprimendosi sulla richiesta da parte dei Paesi Bassi di un parere su un progetto di legge relativo ad un piano d’azione antiriciclaggio, contenente limitazioni, nell’ambito di rapporti professionali B2B, ai pagamenti in contanti, con cui si mirava a proibire l’effettuazione di pagamenti in contanti di importo pari o superiore di 3000 EUR, indipendentemente dal fatto che l’operazione fosse effettuata in un’unica operazione o in diverse operazioni collegate, la BCE ha affermato che la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione prevede che l’accettazione di pagamenti in contanti dovrebbe essere la regola, ma riconosce che il denaro può essere rifiutato per motivi legati al “principio di buona fede”, senza che ciò costituisca una violazione.

Nessuna norma comunitaria, rileva la BCE, affronta comunque esplicitamente se, o in quale misura, possa essere consentito introdurre una limitazione più generale all’obbligo di accettare pagamenti in contanti.

E pertanto, il diritto dell’Unione deve essere interpretato al fine di accertare le condizioni effettive a cui è soggetta una limitazione dei pagamenti, laddove anche il considerando 19 del regolamento (CE) n. 974/984 del Consiglio stabilisce che le limitazioni ai pagamenti in contanti non sono incompatibili, a condizione però che siano efficaci e proporzionate agli obiettivi perseguiti e non vadano oltre quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, valutando anche se eventuali misure alternative possano essere adottate per raggiungere l’obiettivo, con un impatto negativo meno rilevante.

La BCE riconosceva comunque, in quell’occasione, che l’obiettivo del progetto di legge di rafforzare le misure adottate per prevenire il riciclaggio di denaro poteva, in generale, costituire una “ragione pubblica” in grado di giustificare l’istituzione di limitazioni sui pagamenti in contanti.

Ed evidenziava però come la capacità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per alcuni gruppi sociali, che, per vari, legittimi, motivi, preferiscono utilizzare contanti piuttosto che altri metodi di pagamento.

E questo anche considerato che il denaro contante è l’unico mezzo di pagamento che consente ai cittadini di regolare immediatamente una transazione senza una commissione.

Tutto ciò premesso la BCE, pur rilevando come non potesse approfondirne l’efficacia, considerava comunque che le limitazioni ai pagamenti in contanti stabilite nel progetto in esame fossero proporzionate agli obiettivi perseguiti, non andando oltre ciò che era necessario per il loro raggiungimento.

La BCE prendeva atto, in particolare, dell’approccio adottato nel progetto di legge, in base al quale il divieto del pagamento in contanti di un importo pari o superiore a 3000 EUR era limitato a transazioni in cui almeno una delle parti negoziasse merci nell’ambito della propria attività professionale.

A tal proposito la BCE accoglieva dunque con favore l’approccio adottato dalle autorità olandesi di non limitare i pagamenti in contanti tra utenti privati ​​o consumatori.

Con Parere del 20.11.2019 (on tax disincentives for the use of cash – CON/2019/39), la BCE si è invece espressa relativamente ad una proposta della Grecia di introduzione/ampliamento di disincentivi fiscali per l’uso del denaro contante, e incentivi delle transazioni elettroniche al momento dell’acquisto di beni e servizi, con il fine di ridurre l’evasione fiscale e ampliare la base imponibile.

I progetti di modifica intervenivano peraltro su misure legislative già esistenti adottate nel 2016, che promuovevano l’uso più ampio di strumenti di pagamento elettronico, prevedendo, tra le altre, l’ammissibilità dei contribuenti ad avvalersi di crediti d’imposta, a condizione che rispettassero l’obbligo di pagamento di un determinato importo di spese per via elettronica, sulla base di una quota minima del reddito annuo del contribuente.

Le quote minime di pagamenti elettronici erano peraltro destinate ad aumentare progressivamente sulla base delle fasce di reddito, come segue:

  • per le entrate tra 1-10.000 EUR, soglia minima di pagamenti elettronici del 10%;
     
  • per le entrate tra 10.001-30.000 EUR, soglia minima di pagamenti elettronici del 15%;
     
  • e per entrate superiori a 30.001 EUR, soglia minima di pagamenti elettronici del 20%.

Un’altra misura legislativa già esistente, adottata nel 2016 e che rimaneva in vigore, prevedeva poi che qualsiasi pagamento in contanti per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 500 EUR fosse vietato e che tale pagamento potesse dunque essere effettuato solo tramite mezzi elettronici.

I progetti di modifica proponevano, in sostanza, di aumentare la soglia minima per i pagamenti elettronici al 30% e di renderla applicabile a tutte le fasce di reddito in modo uniforme con un massimale di 20.000 EUR.

La BCE osserva dunque, anche in questo caso, che gli obiettivi dei progetti di modifica di combattere l’evasione fiscale e ampliare la base imponibile possono in generale costituire ragioni pubbliche idonee a giustificare la disincentivazione e la limitazione dell’uso dei pagamenti in contanti.

Tuttavia, tale limitazione deve essere conforme allo status di moneta a corso legale delle banconote in euro sancito dall’articolo 128, paragrafo 1, e dall’articolo 282, paragrafo 3, del Trattato, dovendo anche esserci chiare prove del fatto che tali limiti potrebbero, di fatto, raggiungere l’obiettivo pubblico dichiarato di combattere l’evasione fiscale.

E comunque tali limitazioni, dirette o indirette, ai pagamenti in contanti, secondo la BCE, devono sempre essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e non andare oltre quanto necessario per il loro raggiungimento, laddove, nella specie, le misure stabilite nel progetto di modifica incidevano sulle transazioni effettuate da contribuenti persone fisiche e che si basavano, peraltro, su misure legislative già esistenti che imponevano già limitazioni dirette sui contanti.

La BCE rileva infine come la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, pur confermando la vulnerabilità dei rilevanti pagamenti in contanti al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, richiede che le persone che commerciano in beni, che non sono soggetti obbligati ai sensi di tale direttiva, possano essere obbligate ad applicare le misure di adeguata verifica della clientela solo nella misura in cui i pagamenti vengano effettuati o ricevuti in contanti per importi pari o superiori a 10000 EUR.

Ciò, secondo la BCE, implicava dunque che il citato progetto di legge dovesse stabilire una soglia proporzionata per i pagamenti in contanti, tenendo conto anche di tali limiti.

Insomma, senz’altro l’obiettivo perseguito con la limitazione all’uso del contante è obbiettivo meritorio e importante.

Ma nel costruirne il contesto normativo bisognerà comunque tenere conto anche delle suddette indicazioni.

 

Puoi approfondire l’argomento nei seguenti articoli:

I limiti alla circolazione del contante

Limiti all’utilizzo del denaro contante: i pagamenti frazionati

 

A cura di Giovambattista Palumbo

Sabato 27 giugno 2020