E’ stato l’art. 18 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, a modificare l’art. 49, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ed a determinare la riduzione del divieto di trasferimento del denaro contante a € 1.000, tenendo presente che lo stesso divieto, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 era riferito alla cifra di € 2.000.
Il divieto di cui sopra riguarda il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato, per qualsiasi motivazione, tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a € 1.000, come anticipato.
I pagamenti in contanti, superiori all’anzidetto limite, qualunque sia l’origine o la motivazione, sono vietati, anche nel caso in cui sono divisi “artificiosamente”, al fine di aggirare la norma.
Verificandosi impegni finanziari pari o superiori alla soglia di € 1.000, occorre che i relativi pagamenti siano effettuati soltanto mediante banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. L'importo massimo che quindi si può utilizzare in contati è di euro 999,99.
Questi ultimi sono accessibili ai fini di trattasi, soltanto quando prestano servizi di pagamento differenti da quelli indicati nell’art. 1, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 [Si tratta dell’originaria versione dell’art. 1, che prevedeva al n. 6, della lett. b), “6) rimessa di denaro”] .
Il trasferimento di denaro contante, effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari, si attua secondo questa procedura:
- dare una disposizione scritta agli stessi;
- consegnare la corrispondente somma di danaro;
- a partire dal 3° giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio;
- la comunicazione della precedente accettazione, da parte del debitore al creditore, produce gli effetti previsti dall’art. 1277, comma 1, c.c.[1], e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'art. 1210 codice civile[2].
Per i seguenti servizi, si riportano le relative soglie:
- servizio di rimessa di denaro [Predetto art. 1, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 11/2010], la soglia è di € 1.000;
- negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta nei confronti del pubblico, da parte dei cambiavalute, anche su base stagionale, e consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (Art. 17/bis, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141), la soglia è di € 3.000;
Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, con Nota dell’8 aprile 2009, n. 28107 (è opportuno evidenziare che lo stesso Ministero comunica che le indicazioni contenute nella nota sono state concordate con la Banca d'Italia e con l'Unità di informazione finanziaria), ha condiviso la soluzione del Consiglio notarile secondo la quale il notaio, per incassare cambiali ed assegni, possa accettare denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge.
La predetta soluzione è basata sulla circostanza che il notaio deve considerarsi "mandatario" dell'istituto di credito che ha richiesto l'elevazione